Proroga tecnica non sopravvive alla procedura selettiva: legittima riconsegna area (TAR Lazio n. 7833 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione in uso di un bene pubblico, affidata in via temporanea nelle more della definizione di una procedura selettiva per l’individuazione del nuovo gestore, cessa di produrre effetti a far data dall’adozione del provvedimento che conclude detta procedura, ancorché non sia intervenuto il collaudo dei lavori originariamente previsto quale termine di durata del rapporto. Consegue la legittimità dell’ordine di riconsegna dell’area e il venir meno del potere del concessionario uscente di organizzare eventi, atteso che la prosecuzione del rapporto concessorio oltre la scadenza ha natura di proroga tecnica strumentale alla definizione del nuovo affidamento e non attribuisce alcun diritto alla prosecuzione. La dedotta indispensabilità di locali privati accessori all’area archeologica, dei quali il concessionario uscente abbia la disponibilità, non integra una modalità esclusiva di fruibilità del sito quando l’accesso allo stesso avvenga attraverso spazi di proprietà dell’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano dal 2013, vedeva scadere il rapporto concessorio nel dicembre 2024, al termine di una proroga legata all’emergenza epidemiologica e senza che fosse ancora intervenuto il collaudo dei lavori. In vista della scadenza, l’Amministrazione avviava una procedura di partenariato pubblico-privato ai sensi dell’art. 134, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, affidando alla ricorrente la gestione in via temporanea “per il tempo strettamente necessario alla definizione della citata procedura”.
All’esito della selezione, la Sovrintendenza Capitolina intimava alla società la riconsegna dell’area entro trenta giorni e le negava l’autorizzazione agli eventi già programmati. Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava anche la determinazione di individuazione del nuovo partner privato, deducendo l’illegittimità della propria esclusione e l’impossibilità per il nuovo gestore di garantire l’accesso al sito e i servizi aggiuntivi, resi attraverso locali privati nella disponibilità della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto le censure relative all’ordine di riconsegna. La circostanza che la convenzione originaria subordinasse la durata della concessione al collaudo dei lavori non impediva all’Amministrazione di rientrare nella disponibilità dell’area, atteso che l’affidamento temporaneo disposto con la determinazione n. 466/2025 era funzionalmente collegato alla definizione della procedura selettiva. Con l’adozione della determinazione n. 1222 dell’11 novembre 2025, che ha individuato il nuovo partner privato, la procedura si è conclusa ed è venuto meno il titolo in capo alla ricorrente.
Quanto alla dedotta esclusività della posizione della ricorrente, legata alla disponibilità di locali privati accessori all’area archeologica, il Collegio ha valorizzato le precisazioni dell’Amministrazione: l’accesso allo Stadio di Domiziano avviene attraverso una scala e spazi di proprietà comunale, con ingresso da Piazza di Tor Sanguigna, mentre i locali locati dalla ricorrente non sono necessari per l’accesso al sito, essendo serviti all’allocazione di un corner caffè e della biglietteria. La nuova affidataria avrebbe collocato tali servizi negli spazi di proprietà comunale.
Il TAR ha inoltre rilevato che eventuali criticità circa le modalità di accesso avrebbero dovuto formare oggetto di contestazione dell’avviso di selezione, al quale la ricorrente aveva invece partecipato presentando la propria offerta. La sentenza ha quindi respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, ritenendo infondate le doglianze inerenti la presunta contraddittorietà dell’azione amministrativa, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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