Accesso agli atti e ostensione parziale: la soccombenza resta a carico dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 3578 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, dopo la notifica del ricorso, ostenda solo in parte i documenti richiesti con istanza di accesso non può invocare la cessazione della materia del contendere. La pretesa ostensiva resta fondata per la parte non esibita e il giudice ordina all’amministrazione di provvedere senza ritardo. La condanna alle spese segue il principio della soccombenza, anche quando la pubblica amministrazione abbia parzialmente riscontrato l’istanza in corso di causa, restando il ricorso necessario per ottenere il completo adempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell’Ente Parco con la qualifica di assistente e mansioni di agente tecnico custode e guardia notturna, aveva chiesto con istanza del 30 luglio 2025 l’ostensione di tutti i fogli di presenza in entrata e in uscita per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. L’esigenza era documentale: promuovere l’azione giudiziaria per il riconoscimento dei riposi compensativi o, in subordine, per il pagamento del lavoro straordinario svolto, pari a 460 ore complessive.

L’amministrazione non aveva riscontrato l’istanza. Solo dopo la notifica del ricorso, avvenuta il 27 settembre 2025, l’Ente ha trasmesso con nota del 7 ottobre 2025 la documentazione in proprio possesso e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorrente ha replicato che il riscontro era solo parziale: i fogli ostesi riguardavano le prestazioni rese come vice agente contabile e vice cassiere, non quelle svolte come agente tecnico custode e guardia notturna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione ha consegnato parte della documentazione richiesta soltanto dopo la notifica del ricorso. La circostanza è decisiva per escludere la cessazione della materia del contendere invocata dalla difesa erariale.

La richiesta originaria aveva a oggetto tutti i fogli di presenza del quadriennio 2013-2016, senza distinzione tra le diverse tipologie di prestazione lavorativa. I documenti ostesi, invece, secondo la deduzione del ricorrente non specificamente contestata dall’amministrazione, coprono solo una parte dell’attività resa. Il thema probandum della pretesa ostensiva resta quindi parzialmente insoddisfatto.

Su questa base il ricorso è dichiarato fondato, con conseguente obbligo dell’amministrazione di ostendere senza ritardo gli atti per cui è stato richiesto l’accesso e che non risultano ancora esibiti. Il Collegio non si limita a prendere atto del riscontro parziale, ma accerta la residua fondatezza della pretesa e la traduce in un ordine di produzione.

Le spese seguono il principio della soccombenza. La parziale esibizione in corso di causa non vale a escludere la condanna: il ricorso si è reso necessario proprio per ottenere l’adempimento, e l’integrale soddisfazione dell’interesse conoscitivo non è stata raggiunta. La liquidazione tiene conto della particolare semplicità della controversia e prevede la distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il dispositivo accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, dispone l’ostensione senza ritardo degli atti richiesti e condanna l’amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.100,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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