Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 3823 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, sottoscritta dalla parte ricorrente e depositata prima che la causa sia trattenuta in decisione, determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, essendo tenuto alla doverosa presa d’atto della dichiarazione resa. La pronuncia è obbligata perché la giurisdizione amministrativa non è oggettiva: non si estende all’accertamento dell’illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte che ne giustifichi la prosecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024, insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendo altresì l’accesso ai documenti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.

Nel corso del giudizio, in data 24 dicembre 2025, è stata depositata al fascicolo di causa una dichiarazione sottoscritta personalmente dal ricorrente, con cui la parte ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La questione arriva così alla definizione del giudizio senza esame nel merito dei motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ha preso atto della dichiarazione proveniente dalla parte ricorrente, qualificandola come manifestazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Su questa base la parte, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.

Da tale dichiarazione discende una conseguenza obbligata per il giudice. Questi non dispone del potere di procedere d’ufficio, né può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve quindi adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

A sostegno dell’orientamento il Tribunale richiama un quadro consolidato della giurisprudenza amministrativa, citando da ultimo Consiglio di Stato n. 120 del 2023, n. 7816 del 2022, n. 4031 del 2022, n. 1781 del 2022 e n. 968 del 2022. Il richiamo esclude che nel caso di specie venga in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo, volta all’accertamento della illegittimità degli atti a prescindere dalla sussistenza di uno specifico interesse di parte che possa giustificare la prosecuzione del processo.

Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha compensate tra le parti, tenendo conto della natura della controversia, dell’esito del giudizio e della mancata opposizione manifestata in tal senso dalle controparti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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