Proroga tecnica delle concessioni demaniali e termine del 30 settembre 2027 (Cons. Stato n. 3996 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 settembre 2027 previsto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, costituisce il limite massimo di efficacia delle concessioni demaniali marittime in essere e non un termine dilatorio. Esso ha natura acceleratoria e si giustifica, sul piano del diritto dell’Unione, in quanto correlato all’obbligo dei Comuni di avviare e concludere le procedure di gara. La proroga ex lege non osta alla cessazione anticipata dei rapporti preesistenti quando l’amministrazione abbia completato la procedura selettiva e i nuovi concessionari siano pronti al subentro. L’art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022 non proroga la concessione, ma rende legittima l’occupazione dell’area da parte del concessionario uscente fino alla stipula del nuovo atto concessorio, escludendo le sanzioni dell’art. 1161 cod. nav.
Il Fatto
Il Comune di Ginosa, dopo la sentenza di questa Sezione n. 4480 del 20 maggio 2024 che gli aveva imposto di avviare le gare per le concessioni demaniali marittime, ha indetto la procedura selettiva per venti lotti e ha aggiudicato gli stessi. Con la determinazione di aggiudicazione ha disposto l’affidamento diretto e temporaneo delle aree ai concessionari uscenti fino al 15 settembre 2025, al fine di garantire la stagione balneare.
La società titolare di una concessione in essere, aggiudicataria di un lotto, ha impugnato gli atti davanti al TAR Puglia, Lecce, dolendosi che la proroga fosse stata limitata a quella data anziché essere estesa fino alla stipula dei nuovi atti concessori. Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso, annullando gli atti nella parte in cui prevedevano la scadenza al 15 settembre 2025. Il Comune ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il motivo con cui il Comune contesta di aver correttamente applicato la normativa sopravvenuta. La censura è assorbente rispetto alle doglianze sui profili di rito e sulla asserita scadenza della concessione al 31 dicembre 2023. Il punto centrale è la lettura dell’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022: la proroga è definita tecnica e risponde alla ratio di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento.
Da qui la qualificazione del termine: la data del 30 settembre 2027 è limite massimo di estensione dei rapporti in essere, non già termine dilatorio utile a ritardare il subentro. Ove l’amministrazione completi le operazioni di gara in anticipo, le concessioni prorogate possono venire a scadenza prima, con possibilità di disporre con provvedimento motivato la cessazione anticipata. Il Collegio richiama l’art. 4, comma 3, della legge n. 118/2022, che impone di avviare le procedure almeno sei mesi prima della scadenza e, in prima applicazione, entro il 30 giugno 2027.
La fissazione di una scadenza unica al 15 settembre 2025 per tutti i concessionari uscenti non è irragionevole né illogica: è funzionale all’ordinato svolgimento delle operazioni prodromiche al subentro e alla tutela della stagione estiva. La pretesa di protrarre i rapporti fino al convenzionamento o fino al 2027, pur in presenza di gare già concluse, realizza invece un vantaggio ingiustificato per gli ex concessionari e un ritardo incompatibile con i principi concorrenziali di matrice europea.
Quanto all’art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022, il Collegio ne chiarisce la portata: la norma non attribuisce una perdurante validità alla concessione, ma rende legittima l’occupazione dell’area da parte dell’uscente fino alla stipula del nuovo atto, evitando l’applicazione delle sanzioni dell’art. 1161 cod. nav. La sentenza di primo grado, pur condividendo l’inquadramento della proroga come tecnica, ha poi contraddittoriamente stigmatizzato la scadenza anticipata disposta dal Comune.
In accoglimento dell’appello, la sentenza è riformata e il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti sono respinti nelle parti oggetto di gravame, con integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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