Proroga tecnica illegittima se la nuova gara non è ancora indetta (TAR Puglia n. 1347 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica del contratto scaduto, prevista dall’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 e dalla clausola contrattuale che la recepisce, è legittima solo a condizione che, al momento della sua adozione, sia già stata avviata la procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente. Il presupposto della proroga coincide con la necessità di completare una gara già indetta, non con l’esigenza di fronteggiare la scadenza del contratto in vista di una gara ancora da bandire. La richiesta del fabbisogno trasmessa al soggetto aggregatore costituisce un mero atto istruttorio, non equiparabile all’indizione della nuova procedura. In assenza di avvio della gara, l’amministrazione deve ricorrere, ricorrendone i presupposti, a una gara ponte, non alla proroga tecnica.
Il Fatto
La società ricorrente, mandataria di un raggruppamento temporaneo, eseguiva il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri per l’azienda sanitaria resistente in forza di un contratto stipulato nell’aprile 2021, della durata di quarantotto mesi, con scadenza al 31 marzo 2025. Il contratto e il capitolato speciale prevedevano, all’art. 2, la facoltà dell’amministrazione di richiedere una proroga tecnica di sei mesi, alle medesime condizioni, finalizzata all’espletamento della nuova gara.
In vista della scadenza, l’azienda sanitaria intimava alla società di garantire la prosecuzione del servizio «nelle more dell’adozione del provvedimento formale di proroga», per un periodo stimato di sei mesi. La società contestava il difetto dei presupposti di legge. L’ente confermava la volontà di avvalersi della proroga e, con deliberazione del direttore generale, la disponeva per il periodo dall’1 aprile al 30 settembre 2025, richiamando la programmazione della nuova gara aggregata per il secondo trimestre 2025 e l’aggiudicazione prevista nel primo trimestre 2026. La società impugnava le note e, con motivi aggiunti, la deliberazione, deducendo la violazione dell’art. 106, comma 11, e l’eccesso di potere per carenza dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua il thema decidendum nell’interpretazione del presupposto che legittima l’esercizio del potere di proroga. L’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, vigente ratione temporis, limita la proroga «al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente». La clausola contrattuale, a sua volta, finalizza la proroga «all’espletamento della nuova procedura di gara d’appalto».
Dalla piana lettura delle due disposizioni il Collegio ricava che il presupposto fondante è la necessità di completare una procedura di gara già avviata. La proroga, quindi, presuppone logicamente che la gara sia stata già indetta al momento della sua adozione. Nel caso concreto, invece, l’amministrazione ha attivato la proroga in mancanza della formale indizione di alcuna procedura, in aperta violazione delle norme primarie e delle previsioni contrattuali.
Il Tribunale richiama sul punto TAR Lazio Roma, Sez. III, n. 14297 del 27.9.2023, secondo cui, al momento dell’adozione della proroga del contratto scaduto, deve essere già stata avviata la procedura di gara, ancora in corso di svolgimento.
Non assume rilievo, osserva il Collegio, il fatto che il soggetto aggregatore avesse trasmesso la richiesta del fabbisogno propedeutica alla gara. Si tratta di un mero atto istruttorio, non equiparabile all’atto di indizione della nuova procedura. Né vale l’esigenza di garantire comunque l’erogazione del servizio: l’amministrazione poteva ovviare alla situazione di emergenza espletando una gara ponte per assicurare l’affidamento temporaneo.
Il Tribunale richiama la propria precedente decisione n. 1000 del 28.5.2025, resa su vicenda analoga, ove si è escluso che note interne o la notizia dell’avvio della «progettazione» di una gara da parte del soggetto aggregatore possano valere come avvio della procedura, e si è rimarcata la possibilità per l’ente di procedere autonomamente in caso di motivata urgenza. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento delle note dirigenziali e della deliberazione. Le spese sono compensate in ragione della particolarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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