Rimessione abusiva di area comunale: sospensione cautelare dell’ordinanza sindacale (TAR Abruzzo n. 46 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso un’ordinanza sindacale di rimozione di manufatti e di ripristino dello stato dei luoghi su area di proprietà comunale, la valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora deve essere condotta alla luce della documentazione tecnica che attesti la sicurezza dell’impianto oggetto del provvedimento. La sussistenza di una certificazione dei Vigili del Fuoco circa la sicurezza dell’impianto e l’assenza di pericoli dichiarata dal gestore in sede di audizione costituiscono elementi idonei a fondare l’accoglimento dell’istanza di sospensione, in un bilanciamento degli interessi che privilegia l’interesse del ricorrente alla prosecuzione dell’attività rispetto all’interesse pubblico alla immediata rimozione. L’accoglimento dell’istanza cautelare comporta la fissazione dell’udienza pubblica di merito e la compensazione delle spese della fase cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza sindacale con cui il Comune aveva ordinato la rimozione di un serbatoio di gas GPL e dei relativi manufatti, ricadenti su un’area di proprietà comunale, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, nonché il ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un procedimento di rimozione di una occupazione abusiva di area pubblica, avviato ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001. La società ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento, chiedeva la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza, deducendo la mancanza di pericoli connessi all’impianto e la regolarità della sua installazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel valutare la domanda cautelare, ha ritenuto che i motivi di ricorso fossero prima facie fondati e meritevoli di adeguato approfondimento nella sede di merito. In particolare, il Collegio ha rilevato che l’istanza di sospensione dovesse essere accolta in considerazione dell’assenza di pericoli collegati al serbatoio GPL, circostanza dichiarata dalla ditta gestrice in sede di audizione presso l’ufficio del Presidente.
Ulteriore elemento decisivo è stato rappresentato dalla circostanza che la sicurezza dell’impianto risultava certificata dai Vigili del Fuoco, con verbale di sopralluogo e con successiva nota, entrambi versati agli atti del giudizio. Tali elementi hanno indotto il Collegio a ritenere preferibile, nel bilanciamento fra i diversi interessi in rilievo, la sospensione degli effetti dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha quindi accolto l’istanza di tutela cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata e fissando l’udienza pubblica di merito, con integrale compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti.
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Nota della Redazione
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