Proroga del trattenimento CIE, motivazione per relationem e ragionevole sforzo dell’amministrazione (Cass. civ. Sez. I n. 5839 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è carente di motivazione il provvedimento giudiziale di convalida che individua la specifica situazione transitoria ostativa al rimpatrio mediante il richiamo per relationem all’istanza di proroga della Questura, atto propulsivo del procedimento, agevolmente conoscibile dalla parte e dal difensore. Il giudice di merito che accerta l’insussistenza di una condotta negligente dell’amministrazione e il compimento di ogni ragionevole sforzo, ai sensi dell’art. 15, par. 6, della direttiva 2008/115/CE, compie un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto non impugnato. Il Questore disponeva il suo trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri e il Giudice di Pace convalidava il provvedimento. Successivamente lo stesso giudice prorogava di trenta giorni il trattenimento, sulla base dell’attestazione della Questura circa le difficoltà nell’accertamento dell’identità e della nazionalità e nell’acquisizione dei documenti di viaggio, richiesti al Consolato.

Avverso il decreto di proroga il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 15, par. 6, della direttiva 2008/115/CE, nonché il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della proroga. Ministero dell’Interno e Questura si costituivano tardivamente, al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la censura del ricorrente: la proroga sarebbe stata disposta in assenza dei presupposti di legge, essendosi il giudice di pace limitato a richiamare le ragioni addotte dalla Questura, senza dare atto della non imputabilità del ritardo all’amministrazione e senza motivare sulla sopravvenienza di elementi concreti tali da rendere probabile l’identificazione. Il ritardo, secondo il ricorrente, sarebbe dipeso unicamente dall’inerzia della Questura, protrattasi per quaranta giorni tra la prima e la seconda richiesta al Consolato.

Il motivo è dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte richiama l’orientamento secondo cui non è carente di motivazione il provvedimento giudiziale di convalida che individua la specifica situazione transitoria ostativa al rimpatrio mediante il richiamo per relationem all’istanza di proroga della Questura, la quale, in quanto atto propulsivo del procedimento giurisdizionale, risulta agevolmente conoscibile dalla parte e dal difensore (Cass. n. 29758/2020).

Nella specie, con una motivazione sintetica ma idonea a raggiungere il minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. n. 8013/2014), il giudice di pace ha confutato il motivo di opposizione relativo all’effettivo svolgimento dell’attività sollecitatoria presso il Consolato e ha ritenuto, anche ai sensi dell’art. 15 della direttiva 2008/115/CE, che l’amministrazione avesse dimostrato di avere compiuto ogni ragionevole sforzo per organizzare l’espulsione, mediante invio di sollecito al Consolato per l’acquisizione della documentazione identificativa.

La Corte rileva inoltre che il ricorrente non censura compiutamente il fatto, esplicitato nella richiesta di proroga, che l’identificazione presentasse difficoltà, considerato che il certificato di nascita era stato prodotto solo in udienza e che lo stesso ricorrente esponeva una data di nascita difforme da quella risultante dagli atti della Questura. Ne consegue l’insussistenza del dedotto vizio motivazionale e l’inammissibilità della censura nella parte in cui sollecita un improprio riesame dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l’insussistenza di una condotta negligente dell’amministrazione. Il ricorso è quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese, non avendo l’amministrazione svolto rituali difese, e senza raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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