Il metodo del valore di trasformazione è legittimo per le aree edificabili (Cass. civ. Sez. V n. 5835 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il metodo analitico-ricostruttivo del valore di trasformazione è criterio legittimo per la determinazione del valore venale delle aree edificabili ai fini ICI, poiché trova fondamento negli stessi parametri tassativi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, che rinvia a elementi compositi desumibili da atti amministrativi e da fonti esterne di mercato. Il giudicato esterno formatosi su altra annualità non vincola il giudice quanto all’interpretazione delle norme di diritto, poiché l’attività esegetica è consustanziale alla funzione giurisdizionale e l’efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. non equivale al vincolo del precedente. L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 7 della legge n. 212/2000, non si estende agli atti a contenuto normativo giuridicamente noti per avvenuta pubblicazione. Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di lacune o incongruenze del tessuto argomentativo, non quando la parte opponga una ricostruzione difforme delle risultanze di merito.
Il Fatto
La società contribuente impugna davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma gli avvisi di accertamento ICI per l’anno 2011, relativi a aree edificabili. Il giudice di primo grado accoglie il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglie l’appello dell’ente impositore e riconosce la legittimità della stima fondata sul metodo della trasformazione.
La società propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, dolendosi, tra l’altro, dell’omesso rilievo di un giudicato esterno formatosi su altra annualità, dell’estraneità del criterio di stima alla norma tributaria e di carenze di allegazione e di motivazione. L’ente locale resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte esclude che la pronuncia della Commissione tributaria regionale n. 5299/2017, relativa all’annualità ICI 2009, sia idonea a spiegare efficacia di giudicato nel giudizio in esame. Ciò che le due cause avrebbero in comune si risolve in una questione interpretativa delle norme di diritto, che nell’ordinamento processuale non tollera vincoli.
L’attività esegetica compiuta da un giudice non può limitare quella di altro giudice. La Corte distingue l’efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. dal principio dello stare decisis, che non trova riconoscimento nell’ordinamento processuale. Ne deriva che l’individuazione e l’interpretazione della norma applicabile non passano autonomamente in giudicato, salvo che su di esse si sia formato il giudicato interno.
Nel merito, i motivi secondo, terzo e quarto sono infondati. Le censure non attingono accertamenti di fatto, ma la conformità al precetto legale del criterio impiegato per valutare le aree. La Corte richiama un proprio precedente reso tra le medesime parti e ribadisce che l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 fissa parametri tassativi, tra cui indice di edificabilità, destinazione d’uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato.
Proprio la rilevanza di questi elementi consente di ricondurre alla disposizione il metodo del valore di trasformazione, che determina il valore dell’area come differenza tra il ricavato dell’edificato e i costi di trasformazione. In tal modo la potenzialità edificatoria è assunta nella sua dimensione concreta e obiettiva, non rimessa alle scelte economiche del contribuente. Resta ferma la verifica della correttezza applicativa del metodo e del rigore del procedimento inferenziale.
Quanto al quinto motivo, l’obbligo di allegazione o riproduzione degli atti richiamati tutelato dall’art. 7 della legge n. 212/2000 mira a rendere comprensibili le ragioni della decisione e non riguarda gli atti normativi, come i regolamenti comunali, giuridicamente noti per l’espletamento delle formalità di pubblicazione.
Il sesto motivo è inammissibile. Il vizio di motivazione rileva solo se il tessuto argomentativo presenti lacune o incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico seguito. La doglianza si risolve in una richiesta di riesame del merito, estranea al giudizio di legittimità, poiché la valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.