Notifica della cartella interrompe la prescrizione del credito tributario (Cass. civ. Sez. V n. 5837 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella di pagamento costituisce atto di esercizio del diritto di credito e, come tale, è idonea a interrompere la prescrizione del credito tributario, in applicazione degli artt. 1219, primo comma, e 2943, quarto comma, cod. civ. La qualificazione dell’atto notificato come atto interruttivo della prescrizione appartiene all’accertamento in fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione congrua. Il ricorrente che contesti la valutazione delle risultanze probatorie e la produzione documentale deve rispettare il principio di specificità del motivo, con analitico resoconto e trascrizione dei documenti e indicazione del momento della loro produzione. In difetto, il motivo è inammissibile.

Il Fatto

La contribuente impugnava una intimazione di pagamento e la presupposta cartella di pagamento, relativa a IVA del periodo di imposta 1996, deducendo la prescrizione del credito tributario. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello degli Uffici, rilevando che dopo la notificazione della cartella, avvenuta il 26 ottobre 2002, era intervenuto un idoneo atto interruttivo della prescrizione in data 6 ottobre 2012, prima del decorso del termine decennale. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; resistevano con controricorso gli Uffici.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente deduceva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, primo comma, 2943, quarto comma e 2697 cod. civ., contestando l’attribuzione di efficacia interruttiva alla documentazione prodotta dagli Uffici. Sosteneva che si trattava di documentazione interna, priva dell’indicazione della volontà del creditore di far valere il diritto.

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, condividendo la proposta di definizione anticipata del relatore. Dalla stessa documentazione trascritta nel ricorso emerge la prova della regolare notifica, perfezionata in data 6 ottobre 2012, della cartella presupposta all’intimazione di pagamento. Tale notifica ha dunque avuto l’effetto di interrompere il termine di prescrizione, poiché il provvedimento amministrativo è atto di esercizio del diritto di credito, in forza del quale il termine riprende a decorrere. Sul punto la Corte richiama Cass. Sez. L n. 3741 del 13.02.2017 e Cass. n. 6499 del 09.03.2021.

La difesa della ricorrente insisteva sull’inidoneità della documentazione, qualificandola come mero atto interno e richiamando le valutazioni del giudice di primo grado. La deduzione è stata dichiarata inammissibile. Il Collegio ha rilevato la violazione del principio di specificità: la contestata valutazione dei documenti non era accompagnata da un analitico resoconto e dalla trascrizione del contenuto dei singoli atti, né dall’indicazione del momento processuale della loro produzione, essendosi fatto un generico riferimento alla produzione intercorsa tra primo e secondo grado. Il richiamo è a Cass. Sez. U. n. 34469 del 27.12.2019, Cass. Sez. V n. 13625 del 21.05.2019 e Cass. Sez. I n. 5478 del 07.03.2018.

La ricorrente mirava, in sostanza, a una revisione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito in ordine all’esistenza di un idoneo atto interruttivo della prescrizione. Il ricorso investe l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, come confermano Cass. Sez. V n. 21727 del 20.07.2023 e Cass. Sez. V n. 14488 del 09.05.2022.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato. Al rigetto consegue l’applicazione degli artt. 380-bis, terzo comma, e 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., secondo Cass. Sez. U. n. 27195 del 22.09.2023 e Cass. Sez. U. n. 27433 del 27.09.2023; la somma è stata equitativamente quantificata tra il 50% e il 100% delle spese di lite, in coerenza con Cass. Sez. U. n. 32001 del 28.11.2022.

Nota della Redazione

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