Proscioglimento senza effetti esecutivi non radica la competenza del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 325 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conflitto di competenza per l’esecuzione di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza si radica in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, a condizione che questo sia suscettibile di effetti esecutivi. L’art. 665 cod. proc. pen. non si riferisce alle sole sentenze di condanna, ma a qualsivoglia provvedimento idoneo a determinare un incidente di esecuzione, compresi i proscioglimenti che rechino statuizioni geneticamente capaci di investire il giudice dell’esecuzione. Resta invece esclusa la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, il cui rilievo in executivis è meramente ipotetico o virtuale.

Il Fatto

Con istanza depositata nell’aprile 2023, il condannato ha chiesto alla Corte di appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, la revoca di una sentenza di condanna, deducendo che lo stesso fatto-reato era già stato oggetto di sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile.

Il giudice adito si è dichiarato incompetente in favore del GIP del Tribunale di Bari, quale autore dell’ultima sentenza divenuta irrevocabile. Il GIP ha a sua volta declinato la competenza, rilevando che la decisione divenuta irrevocabile per ultima era la sentenza di assoluzione, e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Bari sezione dibattimento. Quest’ultimo ha sollevato conflitto davanti alla Cassazione, osservando che la sentenza di proscioglimento è insuscettibile di sortire effetti esecutivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente ammissibile il conflitto: dal rifiuto di entrambi i giudici di provvedere sull’istanza deriva una stasi del procedimento, superabile solo con la decisione demandata alla Suprema Corte.

Nel merito, il tema decisivo è la determinazione della competenza quando l’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile sia una sentenza di proscioglimento. La Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui tale sentenza può essere equiparata a quella di condanna, radicando la competenza in capo al giudice che l’ha emessa, a condizione che comporti effetti esecutivi, per i quali debba essere inserita nel casellario giudiziale oppure contenga statuizioni geneticamente idonee a investire il giudice dell’esecuzione (Sez. I n. 9547 del 2018).

Il principio muove dal rilievo che l’art. 665 cod. proc. pen. non richiama soltanto le sentenze di condanna, ma ogni provvedimento suscettibile di determinare un incidente di esecuzione. Rilevano, dunque, i provvedimenti che ab origine si presentino potenzialmente eseguibili, indipendentemente dalla loro effettiva attuazione. È il caso delle sentenze che applicano una misura di sicurezza, anche solo patrimoniale come la confisca, espressamente soggette a iscrizione nel casellario ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 313/2002, oppure di quelle che dichiarino la falsità di documenti o dispongano sulla restituzione delle cose sequestrate.

Sono invece esclusi i proscioglimenti di altro segno, il cui rilievo in executivis è meramente ipotetico e virtuale. La loro considerazione ai fini dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. eccederebbe lo scopo perseguito, costituito dall’unitaria determinazione della posizione esecutiva del medesimo soggetto, e sarebbe foriera di gravi inconvenienti.

Escluso che la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto appartenga a tale novero, la Corte afferma che essa non è idonea a incidere sulla determinazione della competenza, perché priva di statuizioni capaci di produrre effetti in sede esecutiva. Viene pertanto dichiarata la competenza del GIP del Tribunale di Bari, quale giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, con trasmissione degli atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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