Incendio con benzina e tentato omicidio: dolo diretto alternativo e onere probatorio (Cass. pen. Sez. I n. 324 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È configurabile il concorso tra il delitto di incendio e quello di tentato omicidio, poiché il pericolo per l’incolumità pubblica proprio del primo reato non si identifica con il pericolo per la vita delle persone. In presenza di una condotta attuata con idrocarburi in cospicuo quantitativo, idonea e univocamente diretta a cagionare la morte, e di intenti omicidi già palesati, l’elemento soggettivo si configura come dolo diretto di tipo alternativo e non come dolo eventuale. A fronte dell’accertata idoneità degli atti e della conoscenza della stabile presenza di persone nell’abitazione presa di mira, grava sull’imputato, per andare esente da responsabilità, allegare la prova positiva di avere compiuto le verifiche necessarie a escludere la presenza di esseri umani, senza che ciò integri inversione dell’onere della prova.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Roma all’esito di giudizio abbreviato, aveva confermato la responsabilità del ricorrente per tentata estorsione, tentato omicidio aggravato, incendio e maltrattamento di animali, escludendo la premeditazione e rideterminando la pena in nove anni di reclusione, con bilanciamento in termini di equivalenza.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo due motivi: la violazione di legge in riferimento agli artt. 42, 43, 56 e 575 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’univocità della condotta a cagionare la morte e al difetto dell’elemento psicologico; nonché la violazione degli artt. 62 n. 6, 62-bis e 69 cod. pen. con riguardo al giudizio di bilanciamento e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche per la porzione di pena relativa alla continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che il ricorrente non contesta le condotte materiali di tentata estorsione, incendio e maltrattamento di animali, poggianti su una ricostruzione in fatto non contestata. L’azione incendiaria era stata posta in essere mediante un significativo quantitativo di benzina, circa 25 litri, sparsa davanti alla porta dell’abitazione delle persone offese e poi incendiata, con propagazione diffusa del liquido all’interno anche per effetto del tentativo di spegnimento con acqua.

La Corte richiama il principio secondo cui è configurabile il concorso tra incendio e tentato omicidio, poiché il pericolo per l’incolumità pubblica proprio del primo reato non si identifica con il pericolo per la vita delle persone. L’idoneità degli atti si desume dal quantitativo di carburante, dal luogo preso di mira, dall’impossibilità di fuggire conseguente all’origine dell’incendio e dall’assenza di altre vie di fuga.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ripercorre i livelli di intensità del dolo, distinguendo tra accettazione del rischio e accettazione dell’evento. Quando l’evento è ritenuto altamente probabile o certo, l’autore accetta l’evento stesso, con dolo diretto. I giudici di merito hanno individuato il dolo diretto di tipo alternativo dalle caratteristiche dell’azione, dagli intenti violenti manifestati e dalla consapevolezza che nell’abitazione presa di mira risiedesse la persona offesa, conoscendone le abitudini e avendo udito il latrato degli animali domestici.

La Corte affronta poi il profilo dell’onere probatorio: a fronte di una condotta di violenta messa in pericolo mediante mezzo potente e incontrollabile come il fuoco alimentato da idrocarburi, spetta all’imputato allegare, per escludere il dolo o qualificarlo come eventuale, di avere svolto una specifica verifica sull’assenza di persone, conclusasi negativamente. Resta fermo l’onere dell’accusa di individuare una convergente serie di elementi di fatto e logici dimostrativi della consapevolezza dell’alta probabilità di presenza di esseri umani.

Infondato è anche il secondo motivo. La Corte ricorda che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d’appello che, a seguito di gravame del solo imputato, pur escludendo un’aggravante, lasci inalterata la pena, essendo il bilanciamento tra circostanze esercizio del potere valutativo del giudice di merito, insindacabile se congruamente motivato. Quanto alla dosimetria, l’aumento per il reato di maltrattamento di animali, pari a un anno di reclusione, non supera il limite edittale di diciotto mesi. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

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