Firma CADES irregolare sanabile ex art. 44 c.p.a.; il diniego cautelare sulla revoca del nulla osta per mancato fumus (TAR Lombardia n. 923 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito del ricorso come documento informatico nativo digitale sottoscritto con firma CADES, anziché con firma PADES, in violazione dell’art. 12 dell’Allegato 2 al d.P.C.M. n. 134/2020, costituisce una mera irregolarità sanabile, non una causa di inammissibilità. In applicazione dell’art. 44, comma 2, c.p.a., il giudice deve assegnare alla parte un termine perentorio per la regolarizzazione dell’atto, con declaratoria di irricevibilità del ricorso solo in caso di mancato adempimento nel termine concesso. In sede cautelare, la revoca del nulla osta per la richiesta di cittadinanza, fondata sull’esito negativo delle verifiche anagrafiche, non è assistita da fumus boni juris ove risulti non sostenibile la tesi della disponibilità di un alloggio idoneo e di un domicilio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva revocato il nulla osta rilasciatogli in data 21.08.2025, all’esito di verifiche anagrafiche che avevano dato esito negativo in punto di idoneità dell’alloggio e di effettiva domiciliazione. Il ricorso era depositato nel fascicolo informatico come documento nativo digitale, ma sottoscritto con firma digitale CADES e non PADES.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato, con riferimento agli atti depositati dal ricorrente, che il ricorso era stato sottoscritto con firma CADES in violazione delle specifiche tecniche di cui all’art. 12 dell’Allegato 2 al d.P.C.M. n. 134/2020, che impongono per i documenti informatici nativi digitali l’utilizzo della firma PADES. La carenza è stata tuttavia qualificata come mera irregolarità, non come vizio invalidante: il Collegio ha richiamato l’art. 44, comma 2, c.p.a., a norma del quale, in simili ipotesi, il giudice è tenuto a fissare un termine perentorio per la regolarizzazione dell’atto, con consegue dichiarazione di irricevibilità del ricorso solo in caso di mancata osservanza.
Sul versante cautelare, la Sezione ha ritenuto il ricorso non assistito da fumus boni juris, valorizzando il plurime verifiche anagrafiche esperite dall’Amministrazione. Il Tribunale ha considerato la tesi del ricorrente — secondo cui egli sarebbe stato provvisto di alloggio idoneo e di domicilio — non sostenibile proprio alla luce dell’esito negativo di tali accertamenti. In assenza del requisito della fumus, la domanda cautelare è stata respinta.
Quanto alle spese della fase cautelare, il Collegio ha disposto l’compensazione tra le parti, in considerazione della limitata attività difensiva svolta. L’ordinanza ha inoltre assegnato al ricorrente il termine sino al 15 settembre 2026 per la regolarizzazione dell’atto e ha disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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