Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1098 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., acquista l’autorità di cosa giudicata sostanziale ed è titolo suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione debitrice integra inadempimento del giudicato e impone al giudice amministrativo di ordinarne l’ottemperanza. La persistente inottemperanza dell’ente locale giustifica la nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. e la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non emergendo ragioni di manifesta iniquità.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace, con il quale si ingiungeva al Comune il pagamento di somme in suo favore. Il decreto, ritualmente notificato, non è stato opposto nei termini ed è stato dichiarato esecutivo.
Notificato il titolo in forma esecutiva all’ente debitore, questo ha corrisposto unicamente la sorte capitale, omettendo di saldare interessi legali e spese di procedura liquidate nel titolo, comprensive di compenso professionale, rimborso forfettario, CPA e IVA. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha adito il TAR per l’esatta esecuzione del giudicato, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’ente alla penalità di mora. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha dichiarato il ricorso ricevibile. L’azione è stata esperita ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che ammette l’ottemperanza per conseguire l’attuazione dei provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che il decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo, acquisisce efficacia di cosa giudicata sostanziale, al pari di una sentenza di condanna, essendo impugnabile solo con i mezzi straordinari della revocazione o dell’opposizione di terzo.
Il ricorrente ha assolto all’onere probatorio di cui all’art. 114, comma 2, c.p.a., depositando copia autentica del decreto e la documentazione attestante la sua definitività. Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, condizione di procedibilità delle procedure esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni per il pagamento di somme di denaro.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il giudizio di ottemperanza costituisce presidio del principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione. L’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato non ammette deroghe o discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento. Il comando giudiziale era certo, liquido ed esigibile, ma non è stato integralmente eseguito: l’ente si è sottratto al pagamento degli accessori e delle spese di procedura. L’inerzia, non giustificata da alcuna difesa, integra inadempimento e impone di ordinare l’ottemperanza, con termine di sessanta giorni.
In ragione della condotta inadempiente, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., per il caso di ulteriore inerzia. Trattandosi di ente locale, l’organo preposto ai poteri sostitutivi è il Prefetto della provincia di competenza, con facoltà di delega a un funzionario.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ne ha riconosciuto la funzione compulsiva e sanzionatoria, compatibile con le condanne al pagamento di somme. Non emergono ragioni di manifesta iniquità, tanto più che la legge precisa che la penalità non è tale quando è pari agli interessi legali. La penalità decorre dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza e cessa al pagamento effettivo, nel limite massimo del 10% della sorta capitale; alla sua liquidazione provvede il commissario. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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