Protrusione discale senza segni radicolari e idoneità al servizio (TAR Puglia n. 829 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della commissione medica sull’idoneità psico-fisica al servizio costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, ma non sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo quando emergono macroscopici travisamenti di fatto o profili di illogicità e irragionevolezza. La verificazione disposta in sede istruttoria non esorbita dal giudizio di legittimità: accertando la correttezza delle regole tecniche seguite dalla commissione, fa emergere l’errore di fatto sul travisamento della condizione di salute. L’accertamento successivo non viola il principio del tempus regit actum, perché la condizione sanitaria è oggettivamente verificabile anche a posteriori, non potendo mutare significativamente nel breve tempo. La protrusione discale è causa di inidoneità solo quando si associa a segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare: accertata la patologia, occorre verificare che abbia prodotto alterazioni funzionali.
Il Fatto
Il ricorrente, allievo finanziere presso la Scuola del Corpo di Bari, è stato giudicato “non idoneo quale volontario in ferma per perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio nella gdf” dal Dipartimento Militare di medicina legale di Bari, per “protrusione L5-S1 in assenza di segni radicolari in atto”. Il giudizio si fondava sull’attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica di cui al D.M. 4 giugno 2014.
Il ricorrente ha impugnato il verbale e, con motivi aggiunti, la nota con cui il Comandante della Scuola gli ha precluso la partecipazione agli esami finali per il superamento dei 90 giorni di assenza dal corso. In sede cautelare il Collegio ha disposto una verificazione presso la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e ha ammesso l’allievo a sostenere l’esame finale con riserva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riconoscimento che l’accertamento dei requisiti psico-fisici è tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile solo in presenza di evidenti profili di eccesso di potere. Nel caso concreto tali profili emergono, perché la certificazione medica prodotta dal ricorrente ha reso necessario un approfondimento istruttorio.
La verificazione, affidata a un collegio medico della Polizia di Stato, ha attestato il rachide in asse, l’assenza di contrattura dei muscoli paravertebrali, l’esame neurologico nei limiti della norma e ha concluso per l’idoneità al servizio militare incondizionato nel Corpo. Il risultato ha smentito la valutazione di inidoneità espressa dalla prima commissione. Il Tribunale sottolinea che si tratta di accertamento clinico oggettivamente riscontrabile, che non viola il tempus regit actum: la condizione di salute è verificabile anche a posteriori e un soggetto non può dissimularla nel corso di una visita clinica corredata da molteplici esami diagnostici.
Il Collegio rileva inoltre che il Dipartimento militare ha applicato la direttiva tecnica del 2014 in assenza di chiari presupposti. Alla voce relativa all’apparato locomotore, le protrusioni sono causa di inidoneità solo “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare“, circostanza esclusa dallo stesso organo medico. Né risultano rilevati dismorfismi o limitazioni funzionali. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 8703 dell’11.10.2022, il Tribunale ribadisce che gli esiti costituiscono conseguenze della patologia e non la patologia in sé: ai fini della non idoneità non basta accertare la patologia, ma occorre verificare che abbia prodotto alterazioni funzionali.
Quanto ai motivi aggiunti, la Corte rileva che alla data della seduta d’esame non erano maturati i 90 giorni di assenza, perché almeno 34 giorni erano decorsi per la convocazione a visita medica. Anche a voler superare tale rilievo, il lasso sarebbe trascorso per fatti non dipendenti dalla volontà dell’allievo, riconducibili a un evento di forza maggiore (richiamata Cass. n. 11111 del 06.04.2022). La direttiva del 28.09.2023 non risulta comunque applicabile, trattandosi di disciplina sopravvenuta non richiamata nel bando.
Nota della Redazione
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