Il bando di concorso è lex specialis (Cons. Stato n. 8210 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso pubblico ha natura di atto amministrativo generale, non di atto normativo o regolamentare: è espressione di potestà gestionale rivolto a destinatari indeterminati ma individuabili a posteriori. Da ciò consegue che il bando, una volta divenuto inoppugnabile, non è disapplicabile, neppure d’ufficio, e costituisce lex specialis che vincola rigidamente l’amministrazione, in ossequio ai principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti. È pertanto illegittima l’eterointegrazione del bando mediante l’introduzione, in sede di accertamento medico, di una prova fisica non prevista dalla lex specialis e desunta da una fonte regolamentare da essa non richiamata. La commissione medica non può integrare postuma le prove previste dal bando, in assenza di espressa volizione dell’amministrazione procedente.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dalla Regione Sardegna per il reclutamento di agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, superando la prova scritta e quella pratica-orale e collocandosi in posizione utile. Sottoposto agli accertamenti dei requisiti psico-fisici, veniva giudicato non idoneo per un lamentato deficit visivo e per il mancato superamento della prova handgrip (misurazione della forza muscolare).
Impugnava gli atti davanti al TAR Sardegna, che accoglieva la censura sul visus ma respingeva il ricorso sul punto della prova handgrip, ritenendo legittima l’eterointegrazione del bando tramite il D.P.R. n. 207/2015. Proponeva quindi appello, contestando l’introduzione a sorpresa di una prova fisica non contemplata dalla lex specialis.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in sede di merito, rivede l’impostazione assunta in fase cautelare, ove la sospensione era stata negata sulla base della ritenuta non illegittimità dell’eterointegrazione per effetto di legge. Muove dalla qualificazione del bando di concorso: esso è atto generale, rivolto a destinatari determinabili a posteriori, e non atto normativo o regolamentare, i cui destinatari restano indeterminabili ex ante ed ex post.
Da tale distinzione deriva la disciplina della disapplicazione. Mentre l’atto regolamentare in contrasto con fonti sovraordinate è disapplicabile anche d’ufficio a tutela del principio di gerarchia delle fonti, l’atto amministrativo generale non è disapplicabile una volta divenuto inoppugnabile. Le regole del bando, lex specialis del concorso, vincolano rigidamente l’amministrazione senza margine di discrezionalità, in ragione dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti.
La Sezione richiama la propria recente decisione n. 8049/2025 del 15.10.2025 e, sul divieto di disapplicazione del bando, il precedente di Cons. Stato, Sez. V, n. 4193/2025, oltre alla qualificazione dell’atto generale come atto gestionale. Su questa base l’eterointegrazione operata dalla commissione medica mediante il D.P.R. n. 207/2015 — non richiamato dal bando, che all’art. 3 e all’art. 12 faceva riferimento al solo D.M. n. 198/2003 — risulta illegittima.
L’appellante aveva evidenziato la lesione dell’affidamento: i candidati si erano preparati sulle prove della disciplina pubblicata, senza curare la preparazione alla prova handgrip, inserita dalla commissione in sede di esame fisico senza alcun atto di espressa volizione dell’amministrazione procedente. Accogliere la tesi del primo giudice equivarrebbe a consentire un’integrazione postuma delle prove del bando.
L’appello è dunque accolto sotto tale assorbente profilo, con riforma della sentenza impugnata e annullamento degli atti ivi impugnati. La peculiarità della vicenda e l’esistenza di orientamenti difformi giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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