Indennità di sostituzione spetta anche in caso di vacanza del posto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4124 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001 si riferisce alle attività rientranti o connesse al singolo incarico dirigenziale conferito, non anche alle attività necessarie all’espletamento di un incarico aggiuntivo svolto in sostituzione di altro dirigente. L’art. 18, comma 7, CCNL 1998/2000 Medici Dirigenti, nel riconoscere l’indennità di sostituzione, disciplina la specifica ipotesi dell’incarico aggiuntivo e non si pone in contrasto con l’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. Detta indennità spetta non solo nelle ipotesi di impedimento soggettivo e temporaneo del titolare, ma anche in ogni caso di scopertura della struttura, ove essa dipenda da cessazione dall’incarico o creazione ex novo della posizione, purché si tratti di una vacanza temporanea in attesa di copertura stabile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale di Cassino, aveva accolto la domanda di un dirigente medico, già titolare dell’incarico di direttore di struttura complessa di otorinolaringoiatria, che aveva ricevuto anche l’incarico di direzione di un’altra struttura complessa. Il giudice di merito aveva condannato l’Azienda sanitaria locale al pagamento dell’indennità di sostituzione prevista dall’art. 18, comma 7, del CCNL di settore.
L’Azienda sanitaria locale ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo il vizio di motivazione apparente, la violazione del principio di onnicomprensività retributiva dei dirigenti pubblici e l’erronea estensione dell’ambito applicativo del comma 7, che sarebbe riferibile alle sole ipotesi di impedimento soggettivo del dirigente da sostituire e non alla vacanza del posto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata contiene un’adeguata e logica risposta alle censure dell’appellante in ordine all’estensione del principio di onnicomprensività della retribuzione, consentendo il controllo sull’esattezza del ragionamento decisorio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, nel fissare il principio di onnicomprensività, lo riferisce alle attività rientranti o comunque connesse al singolo incarico dirigenziale conferito, non già alle attività svolte per un incarico ulteriore che il dirigente riceva in aggiunta. L’art. 18, comma 7, CCNL disciplina pertanto la specifica ipotesi dell’incarico aggiuntivo in sostituzione, senza contrastare con la norma di legge, essendo la contrattazione collettiva legittimata a prevedere una remunerazione autonoma per l’occupazione di un’ulteriore posizione organizzativa.
Sul terzo motivo, la Corte ha interpretato il rapporto tra i commi 7 e 8 dell’art. 18 del CCNL. Alla luce del canone ermeneutico dell’art. 1363 c.c., il comma 8 non disciplina causali di sostituzione diverse, ma l’ipotesi residuale in cui l’azienda non possa provvedere alle sostituzioni secondo le modalità descritte nei commi precedenti. Il riferimento espresso alle «sostituzioni di cui ai commi precedenti» rende chiaro che anche al dirigente chiamato alla sostituzione ai sensi del comma 8 spetta l’indennità, ricorrendo le altre condizioni.
La Corte ha quindi escluso la tassatività delle causali di cui al comma 1 (ferie, malattia o altro impedimento), affermando che il tenore del comma 8, riferito alla struttura «temporaneamente priva di titolare», chiarisce che la sostituzione può avvenire in ogni caso di scopertura temporanea, anche dovuta a riorganizzazione o creazione ex novo della posizione. Rileva, infatti, la temporanea scopertura della struttura, a prescindere dalla causa soggettiva o oggettiva che l’ha determinata, purché in attesa di copertura stabile mediante procedure concorsuali.
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Nota della Redazione
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