Prova della data di edificazione e diniego di condono edilizio (Cons. Stato n. 10435 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, grava sul richiedente l’onere di dimostrare la risalenza dell’edificazione alla data utile per l’accesso alla sanatoria, non potendosi supplire alla carenza probatoria con elementi indiziari generici. La dichiarazione resa dal dante causa in sede di accatastamento, con cui si indichi come data di realizzazione dell’opera quella prossima alla presentazione della domanda, integra una dichiarazione auto-confessoria di particolare significatività, non agevolmente scalfibile. Gli elementi di prova contrari — documentazione allegata a titoli edilizi di terzi, fotografie e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà — ove non univoci e non riferibili con certezza allo stato dei luoghi all’epoca rilevante, non valgono a superare tale prova documentale. Il rifiuto di consentire il sopralluogo disposto dall’amministrazione depone in senso sfavorevole alla parte che lo oppone.

Il Fatto

La parte appellante, comproprietaria di un fabbricato su cinque livelli con sottotetto nel Comune di Castel San Lorenzo, ha impugnato il diniego di condono edilizio reso nel 2020 su domanda presentata nel 1986, nonché la conseguente ordinanza di demolizione del quinto piano fuori terra. Il Comune ha fondato i provvedimenti sul presupposto che quel livello fosse stato edificato nel 1980, come emergerebbe da una dichiarazione resa dal padre della ricorrente nell’atto di accatastamento del 1987.

La parte sostiene invece che il fabbricato, salvo il tetto, risalga a epoca anteriore al 1967 e che la dichiarazione riguardasse il solo sottotetto. Il TAR Campania, con sentenza breve n. 1192/2020, ha rigettato il ricorso. Propone appello la soccombente, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti e carenza di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato tratta unitariamente i motivi, tutti volti a dimostrare la pre-esistenza del quinto livello al 1967. Richiama l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e ritiene la causa sufficientemente istruita, disattendendo l’istanza di approfondimento istruttorio.

Nel merito, il Collegio esclude che gli elementi addotti raggiungano la prova richiesta. La documentazione allegata alla concessione del 1977 rilasciata al confinante e il corredo fotografico non dimostrano, con accettabile grado di verosimiglianza, che il terzo piano fosse già eretto alle date indicate. Per una delle fotografie è rilevata un’evidente discrepanza: vi compare un immobile realizzato solo nel 1986, il che rende inattendibile la riferibilità allo stato dei luoghi del 1971. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, provenienti da persone non tecniche, risultano solo genericamente confermative.

Assume rilievo decisivo la prova documentale emergente dall’istanza di accatastamento del 1980, con cui il dante causa indicava come data di realizzazione dell’opera quella prossima alla domanda. Il Collegio qualifica l’atto come dichiarazione auto-confessoria e quindi come elemento di prova di particolare significatività, non agevolmente scalfibile.

Quanto all’argomento logico della mancata inclusione del terzo piano nella sanatoria del 1985, la Corte lo ritiene al più dotato di valore indiretto e comunque non significativo: la condotta è spiegabile con scelte di carattere economico, con il timore del superamento delle volumetrie ammesse o con un semplice errore. Parimenti sfavorevole alla parte è il rifiuto di consentire il sopralluogo disposto dal Comune per verificare i reperti fotografici.

L’appello è pertanto rigettato, con condanna della parte appellante alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3000,00, e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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