Non assimilazione degli scarichi industriali di gastronomia ai reflui domestici (TAR Liguria n. 365 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di scarichi idrici, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lett. e), del d.lgs. n. 152/2006, le acque reflue provenienti da insediamenti non residenziali sono assimilate a quelle domestiche – e quindi non soggette ad autorizzazione – solo se indicate dalla normativa regionale. L’equiparazione degli scarichi delle attività di “gastronomie” ai reflui domestici, prevista dalla scheda 1 dell’allegato “A” alla L.R. Liguria n. 29/2007, opera esclusivamente per gli esercizi di preparazione e vendita al minuto di vivande, non anche per la produzione industriale di cibi pronti destinati alla media e grande distribuzione. L’attività di panificazione, invece, è assimilata tout court ai reflui domestici, essendo qualificata dal legislatore regionale come “produzione dei prodotti di panetteria” senza limiti dimensionali.
Il Fatto
Una società operante nel settore della panificazione e della gastronomia industriale impugnava la nota con cui la Città Metropolitana di Genova aveva dichiarato irricevibile l’istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) per le emissioni in atmosfera, chiedendo contestualmente il titolo autorizzativo per lo scarico di acque reflue industriali. Con successivi motivi aggiunti, la società contestava l’AUA rilasciata nel frattempo, nella parte in cui imponeva prescrizioni per le acque reflue della linea produttiva di gastronomia, sostenendo che tali scarichi dovessero ritenersi assimilati a quelli domestici ai sensi della normativa regionale.
La ricorrente lamentava, in particolare, che l’Amministrazione avesse erroneamente applicato criteri eterogenei tratti da diverse schede dell’allegato “A” alla L.R. n. 29/2007, richiedendo requisiti non previsti per l’assimilazione e valorizzando il numero complessivo di addetti dell’insediamento produttivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata superata la nota di archiviazione dall’adozione del provvedimento di AUA. Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio ha escluso che gli scarichi della linea produttiva di gastronomia potessero ritenersi assimilati a quelli domestici.
Ricostruito il quadro normativo, il Tribunale ha ricordato che l’art. 74, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006 qualifica come reflui industriali le acque scaricate da impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse da quelle domestiche. La deroga di cui all’art. 101, comma 7, lett. e), del d.lgs. n. 152/2006 opera solo per le acque individuate dalla normativa regionale, che nella specie è costituita dalla L.R. Liguria n. 29/2007.
L’allegato “A” alla legge regionale, ha osservato il Collegio, contiene tre schede: la scheda 1 elenca tassativamente le attività i cui scarichi sono parificati ai reflui domestici senza limiti dimensionali; la scheda 2 richiede parametri di grandezza prestabiliti; la scheda 3 opera per categorie non tipizzate al rispetto di valori limite. Alla luce del canone ermeneutico letterale, la produzione industriale di cibi pronti non è riconducibile alla voce “gastronomie” di cui al rigo 8 della scheda 1, che contempla invece gli esercizi pubblici di preparazione e vendita al minuto di vivande. La circostanza che l’impresa svolga anche vendita diretta mediante distributori automatici non trasforma l’opificio in un locale gastronomico.
La lettura letterale trova conferma sul piano sistematico: per le altre attività di preparazione di alimenti la stessa scheda 1 richiede l’esclusiva vendita diretta al consumatore finale, sicché a contrario la produzione per la vendita all’ingrosso ricade nel regime autorizzatorio ordinario. Tale opzione esegetica risponde alla ratio della disciplina, poiché i reflui della lavorazione industriale di cibi presentano un carico inquinante ben più significativo di quelli domestici. Nel caso di specie, la società occupava complessivamente trenta addetti, superando la soglia di quattro prevista dalla scheda 2, e non rispettava i valori limite della scheda 3.
Quanto ai vizi Procedimentali, il Tribunale ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, essendo stato assicurato il contraddittorio nella conferenza di servizi, e ha ritenuto legittime le prescrizioni impartite per la gestione dei reflui come rifiuti liquidi, trattandosi di acque non riversabili direttamente nella pubblica fognatura. Il ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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