Domanda risarcitoria in memoria non notificata e priva di allegazioni è inammissibile (TAR Marche n. 1094 del 27.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento proposta avverso un’ordinanza contingibile e urgente successivamente revocata dall’amministrazione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dovendo l’interesse a ricorrere permanere al momento della decisione. La domanda risarcitoria proposta per la prima volta nelle conclusioni della memoria ex art. 73 c.p.a., con formula generica e non notificata, è inammissibile. In materia risarcitoria gli oneri di allegazione e prova dell’an e del quantum gravano integralmente sul ricorrente ai sensi dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2697 c.c., non essendo esportabile il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. L’illegittimità dell’atto a meri fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a. non può essere dichiarata quando il risarcimento sia già stato richiesto nel medesimo giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato di civile abitazione in Pesaro con area a confine con la ferrovia gravata da servitù di passaggio pedonale e carrabile costituita in loro favore, impugnavano l’ordinanza n. 492 del 2013 con cui il Comune, ex art. 54 D.Lgs. n. 267/2000, ingiungeva alla società ferroviaria di rimuovere la recinzione che precludeva il collegamento ciclo-pedonale alternativo.
Il provvedimento era adottato a seguito di movimenti franosi che avevano imposto la chiusura al traffico della strada. Il Comune si costituiva deducendo la sopravvenuta revoca dell’ordinanza, essendo venuti meno i presupposti di contingibilità e urgenza. In sede cautelare l’istanza era respinta. Solo con le conclusioni della memoria ex art. 73 c.p.a. i ricorrenti chiedevano la condanna al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile l’azione di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse. L’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione. L’ordinanza gravata è stata revocata nel luglio 2013, non appena venuto meno il presupposto di contingibilità e urgenza, e i ricorrenti non conservano un interesse concreto e attuale all’annullamento.
Il Tribunale esclude poi che l’illegittimità dell’atto possa essere accertata a meri fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a.: la parte ha già richiesto il risarcimento nel corso del giudizio, sicché la domanda è contenuta negli atti e su di essa il Collegio è chiamato a pronunciarsi. Non ricorre quindi l’ipotesi di riserva a un futuro giudizio.
L’azione risarcitoria è respinta per una duplice ragione. È proposta con memoria non notificata e formulata solo nelle conclusioni con formula di stile e in via del tutto generica. Manca ogni allegazione e prova in ordine all’an e al quantum debeatur, con la conseguenza che la domanda va respinta in limine litis, senza necessità di verificare l’illegittimità dell’atto, la colpa dell’amministrazione, l’errore scusabile o l’esistenza del danno.
Il percorso argomentativo distingue nettamente annullamento e risarcimento quanto agli oneri probatori. In materia risarcitoria vige il principio dispositivo secco: gli oneri devono essere assolti in pieno dall’interessato in base all’art. 2043 c.c. in rapporto con l’art. 2697 c.c.. Il metodo acquisitivo e il carattere ufficioso dell’istruttoria valgono solo per l’azione di annullamento, dove servono a equilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato. Nel risarcimento opera invece il criterio della vicinanza della prova, che riespande il principio dispositivo.
Il Collegio richiama Consiglio di Stato, sez. VI, n. 973 del 2004, Cons. Stato sez. IV n. 3844 del 2025, n. 8259 del 2023, sez. II n. 8644 del 2022, Ad. plen. n. 5 del 2018 e n. 2 del 2017. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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