Illeciti professionali e affidatario uscente: ammissione senza motivazione (TAR Campania n. 1666 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante che abbia accertato in concreto, nel corso dell’affidamento immediatamente precedente, la corretta esecuzione del servizio da parte dell’operatore economico può ammetterlo alla nuova procedura senza specifica motivazione, anche in presenza di pregresse vicende di inadempimento dichiarate in gara e riferite ad altra stazione appaltante. Il riconoscimento della qualità di affidatario uscente e l’assenza di rilievi su un arco temporale significativo integrano una verifica diretta e “personale” dell’affidabilità, idonea a fondare una valutazione implicita di irrilevanza degli illeciti professionali. Il vizio dichiarativo non comporta esclusione automatica: impone alla stazione appaltante la valutazione dei precedenti e dell’omissione.

Il Fatto

Una cooperativa impugna l’aggiudicazione della procedura aperta per il servizio di mensa scolastica, disposta in favore di altra società. La ricorrente si era classificata al secondo posto in graduatoria. Deducе la non veridicità della dichiarazione resa dall’aggiudicataria nel DGUE, per non aver indicato procedimenti penali, revoche di aggiudicazione e risoluzioni contrattuali, e l’omessa valutazione di tali vicende da parte della stazione appaltante.

La controinteressata resiste e propone ricorso incidentale, sostenendo che la stessa ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per non aver dichiarato la risoluzione di un precedente contratto di mensa, disposta dopo una verifica dei NAS per gravi carenze igienico-sanitarie.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. L’aggiudicataria ha rappresentato le vicende potenzialmente rilevanti non nel DGUE ma nella dichiarazione ad esso allegata, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. Non è dunque configurabile alcuna falsità dichiarativa, avendo la concorrente assolto l’onere informativo con piena assunzione di responsabilità.

Il secondo motivo è inammissibile per abuso del processo. La ricorrente contesta la posizione in gara della controinteressata per fatti che, a ben vedere, affliggono anche la propria partecipazione: anch’essa, infatti, è stata coinvolta in una risoluzione contrattuale e ha omesso di dichiararla, precludendo alla stazione appaltante ogni valutazione. Il recesso dal contratto, se originato da fatti di grave inadempimento e accompagnato dalla rinuncia dell’operatore alle spettanze, è comparabile alla risoluzione e rientra negli obblighi dichiarativi; ma, ai sensi degli artt. 96, comma 14, e 98, commi 5 e 8, del d.lgs. n. 36/2023, non comporta esclusione automatica, imponendo la valutazione dei precedenti.

Nel merito il motivo è comunque infondato. Le vicende relative alle revoche di altre amministrazioni risultano superate da sopravvenienze accertate dal giudice amministrativo. Quanto al servizio oggetto di gara, la controinteressata è affidataria uscente e ha eseguito correttamente la prestazione per due anni, senza contestazioni. Richiamando l’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 e il principio di fiducia, il Tribunale osserva che la verifica dell’accurata esecuzione genera un indice qualificato di affidabilità.

Ne deriva che la stazione appaltante può esprimere la valutazione di irrilevanza degli illeciti dichiarati anche in forma implicita o per facta concludentia, mediante la sola ammissione. La regola generale impone di motivare le esclusioni, non le ammissioni, salvo che sussistano contestazioni specifiche in fase procedimentale. Il Collegio precisa che l’eccezione non opera quando la verifica dell’affidabilità avviene su basi oggettive, senza sostituzione del giudice nell’apprezzamento riservato all’amministrazione. Il ricorso principale è respinto; quello incidentale è accolto nei termini esposti. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *