Prova di resistenza e interesse al ricorso nel concorso universitario (TAR Sicilia n. 2522 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il candidato che impugni i risultati di una procedura concorsuale, senza contestarne in radice la legittimità e senza mirarne al rifacimento integrale, deve fornire la prova di resistenza, dando dimostrazione concreta e verificabile che, ove le operazioni si fossero svolte correttamente, sarebbe risultato utilmente collocato in graduatoria. Tale onere non sussiste quando le censure siano dirette a ottenere la rinnovazione dell’intera procedura. Le censure che investono il modo in cui la Commissione ha applicato i criteri di valutazione, senza impugnare tempestivamente i verbali che li hanno fissati, attengono a un segmento del procedimento e non ne mettono in discussione la legittimità complessiva. Le contestazioni nuove introdotte con mere memorie difensive, non notificate e non veicolate da motivi aggiunti, sono inammissibili e non ampliano il thema decidendum.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a un concorso bandito dall’Università degli Studi di Messina per il reclutamento di ventuno ricercatori a tempo determinato in tenure track. Ammesso alla discussione pubblica, ha conseguito un punteggio finale di 56,95, inferiore alla soglia di idoneità di 65 punti prevista dall’art. 7, comma 10, del bando. Il primo classificato ha riportato 70 punti.

Il candidato ha impugnato la determina di indizione, il verbale di attribuzione dei punteggi, la graduatoria di merito e il decreto di approvazione degli atti. Ha dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, chiedendo l’annullamento con rinnovazione del procedimento valutativo o, in subordine, una rivalutazione analitica dei propri titoli. L’Università e il controinteressato si sono costituiti, eccependo tra l’altro il difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. Richiamando il principio dello ius receptum secondo cui l’annullamento degli atti gravati deve arrecare al ricorrente un’effettiva utilità, il TAR osserva che, fuori dall’ipotesi di censure volte alla riedizione dell’intera procedura, grava sul candidato l’onere di dimostrare a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, sarebbe risultato con certezza utilmente graduato.

Nel caso concreto il ricorrente, collocato a 8,05 punti dalla soglia di idoneità e a 13,05 punti dal vincitore, si è limitato ad asserire in ricorso che una corretta valutazione avrebbe determinato un punteggio di almeno 83,59 punti, senza offrire alcun calcolo verificabile dei criteri di attribuzione. La prospettazione resta astratta e generica e mira inammissibilmente a sostituire la valutazione riservata all’amministrazione con quella personale del deducente.

Neppure la tesi sviluppata in corso di causa, secondo cui sarebbero astrattamente recuperabili 8,05 punti dalle voci relative ai congressi e ai gruppi di ricerca, supera il vaglio. Il Collegio rileva che manca una ricostruzione metodologica verificabile e che, quanto alla voce dei gruppi di ricerca, il ricorrente ha in realtà conseguito 2/5 e non 0/5, come invece lamentato in ricorso.

Il TAR affronta poi il profilo delle censure introdotte con le memorie successive. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 2285 del 2025 e Cons. Stato, sez. III, n. 9902 del 2024, ribadisce che alla memoria difensiva è affidato il solo compito di illustrare i motivi già proposti, senza ampliare il thema decidendum. Le contestazioni sulla mancata predeterminazione dei criteri operativi e sulla pesatura postuma, in quanto nuove e non veicolate da motivi aggiunti, sono pertanto inammissibili.

Quanto alla dedotta integrazione postuma della motivazione per effetto delle osservazioni della Commissione, il Collegio chiarisce che la questione attiene al merito e presuppone la previa dimostrazione dell’interesse ad agire, nella specie non fornita. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile per difetto di prova di resistenza, con compensazione delle spese tra le parti costituite e irripetibilità nei confronti delle parti non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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