Sopravvenuta iscrizione ipotecaria e improcedibilità del ricorso avverso la comunicazione preventiva (TAR Lombardia n. 1238 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77, comma 2 bis, d.P.R. n. 602/1973 costituisce atto facoltativamente impugnabile, ma non necessario. Una volta adottato l’atto tipico, cioè l’iscrizione ipotecaria, l’eventuale giudizio avverso il preavviso diviene inutile, perché l’atto tipico sostituisce integralmente la comunicazione preventiva e ne provoca la caducazione d’ufficio. Se l’iscrizione non viene impugnata nel termine decadenziale, si consolida la pretesa e il ricorso proposto avverso il preavviso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La regola vale anche nel giudizio amministrativo, in applicazione del principio della ragione più liquida.
Il Fatto
La ricorrente riceveva il 25.7.2022 la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06476202200000514000, per il mancato pagamento di € 281.964,78. Il credito derivava dal prelievo latte sulle consegne degli anni dal 1995/1996 al 2001/2002, a carico di una società agricola di cui il padre della ricorrente era stato socio fino alla morte, avvenuta quando ella era minorenne. La ricorrente era quindi chiamata a rispondere del debito come coerede.
La ricorrente impugnava la comunicazione davanti al Tribunale ordinario di Mantova, deducendo la prescrizione del credito, l’omessa notifica della cartella e la limitazione della propria responsabilità alla quota ereditaria. Nelle more, l’iscrizione ipotecaria veniva eseguita l’1.3.2023 e comunicata l’8.3.2023, senza essere impugnata. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 15.11.2023, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del TAR, ravvisando la giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, lett. t, c.p.a.. La ricorrente prestava acquiescenza e riproponeva il giudizio davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina le eccezioni pregiudiziali di Agea e ritiene di definire la causa in applicazione del principio della ragione più liquida. La questione decisiva non attiene al merito della pretesa, ma all’interesse alla decisione dopo l’iscrizione dell’ipoteca.
Il giudice richiama Cass. civ., sez. trib., 20.12.2025 n. 33353, che ammette l’impugnazione facoltativa della comunicazione preventiva, ma ribadisce la necessità di impugnare l’atto tipico successivamente adottato. In caso contrario, si produce il consolidamento della pretesa tributaria. La stessa pronuncia precisa che l’atto tipico sostituisce il preavviso, provocandone la caducazione d’ufficio, con conseguente carenza di interesse del contribuente a una decisione sull’atto sostituito.
Il Collegio applica tale orientamento al caso concreto: l’iscrizione ipotecaria, eseguita l’1.3.2023, non è stata impugnata nel termine decadenziale. La ricorrente si è limitata a richiamare la domanda formulata prima dell’iscrizione, senza proporre una vera impugnazione dell’atto tipico.
Ne deriva che il ricorso avverso la comunicazione preventiva è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR richiama sul punto anche Cass. n. 26534/2022, Cass. n. 7344/2012, Cass. n. 30736/2021 e Cass. civ., sez. trib., n. 23528/2024.
In considerazione della peculiarità della vicenda, le spese sono compensate. La sentenza è dichiarativa di improcedibilità e non esamina nel merito le censure sulla prescrizione e sulla responsabilità del coerede.
Nota della Redazione
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