Prova indiziaria e riesame cautelare: il ricorso del PM generico è inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 38330 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione della prova indiziaria ai fini della custodia cautelare, il motivo di ricorso per cassazione che deduca, in termini di violazione di legge, l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. è inammissibile, perché i limiti alle doglianze sulla motivazione restano quelli dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non possono essere aggirati invocando la lettera c) della medesima disposizione. Il giudice di legittimità verifica solo la congruenza logica e giuridica della motivazione del tribunale del riesame, restando esclusa ogni censura che si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze già esaminate dal giudice di merito. È pertanto inammissibile il ricorso del pubblico ministero che si limiti a enumerare gli elementi indiziari, senza leggerli in connessione né evidenziare profili di manifesta illogicità del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per plurime condotte di cessione di sostanze stupefacenti, aggravate ai sensi dell’art. 80 d.P.R. n. 309/1990 e unificate dal vincolo della continuazione. Investito del riesame, il tribunale ha annullato l’ordinanza cautelare, ritenendo insufficienti e non univoci gli indizi raccolti.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il pubblico ministero presso il tribunale, deducendo l’omessa valutazione unitaria del quadro indiziario, che il tribunale avrebbe frammentato fino a disarticolarne la valenza dimostrativa. La difesa dell’indagato ha resistito, richiamando la documentazione attestante la sua permanenza all’estero in periodi coincidenti con buona parte delle cessioni contestate.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla censura del ricorrente, che denuncia la violazione delle regole di apprezzamento della prova indiziaria secondo i canoni di gravità, precisione e concordanza dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Il pubblico ministero richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudice di merito non può procedere a una valutazione atomistica né a una mera sommatoria degli indizi, ma deve prima verificarne la certezza e la valenza dimostrativa e poi procedere a un esame globale, per accertare se l’ambiguità di ciascuno si risolva in una visione unitaria.

Su questo terreno la Corte opera però una precisazione decisiva, di natura processuale. Le Sezioni Unite hanno chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca, in termini di violazione di legge, l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova: i limiti all’ammissibilità delle doglianze sulla motivazione sono quelli specificamente fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non possono essere superati ricorrendo alla lettera c) della stessa disposizione (Sez. Un. n. 29541 del 2020).

Ricondotto il ricorso entro il perimetro del vizio di motivazione, rilevabile solo in presenza di una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, la Corte ne constata la strutturale inammissibilità. Il tribunale aveva partitamente analizzato i singoli elementi indiziari — gli spostamenti dell’indagato verso la piazza di spaccio, l’identificazione in luogo distante, la registrazione della voce in sottofondo — evidenziando come ciascuno, isolatamente considerato, fosse privo di valenza dimostrativa e come, anche globalmente apprezzati, non perdessero la loro ambiguità.

Il ricorrente si è invece limitato a enumerare gli stessi elementi fattuali, senza leggerli in connessione e senza evidenziare profili di manifesta illogicità della decisione impugnata. La Corte ribadisce che, denunciandosi il vizio di motivazione del provvedimento del riesame sulla consistenza dei gravi indizi, spetta al giudice di legittimità verificare solo la congruenza logica della motivazione rispetto ai canoni che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. Un. n. 11 del 2000), restando escluso il controllo delle censure che si risolvono in una diversa valutazione del merito (Sez. II n. 27866 del 2019).

Quanto all’ulteriore doglianza relativa all’attendibilità della persona offesa, la Corte la qualifica di tenore oscuro, per la sua assoluta genericità. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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