Aggravante mafiosa e dolo intenzionale: legame fiduciario con il clan (Cass. pen. Sez. VI n. 38334 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed è caratterizzata da dolo intenzionale. La sua configurabilità, sotto il profilo della finalità di agevolazione del sodalizio, può desumersi dal ruolo assunto dall’indagato all’interno della consorteria, quale depositario di armi e sostanza stupefacente per conto del clan. Il legame fiduciario con il gruppo criminale, in quanto indice del dolo intenzionale richiesto, integra il requisito soggettivo dell’aggravante. In sede di legittimità, il motivo che censura la motivazione sul punto senza individuare i contenuti specifici dell’ordinanza impugnata è generico e, dunque, inammissibile.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari applica all’indagato la custodia cautelare in carcere per i delitti di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di armi, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Il provvedimento è emesso dal Giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen., dopo che il Giudice del Tribunale di Napoli Nord si era dichiarato incompetente.

Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, conferma la misura, respingendo l’eccezione di nullità per asserita mancanza di autonoma valutazione e valorizzando, quanto all’aggravante, la partecipazione dell’indagato a una riunione del sodalizio. La difesa ricorre per cassazione deducendo l’inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione sull’aggravante contestata sotto i profili del metodo e dell’agevolazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i motivi per un verso aspecifici e per altro verso infondati, in quanto versati in fatto. Quanto alla dedotta mancanza di autonoma valutazione, il percorso del giudice del riesame è immune da censure: il Tribunale si è confrontato con la doglianza e ha ritenuto infondati i motivi di gravame sul rilievo che l’ordinanza cautelare è stata emessa dal Giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen., il quale ha richiamato condividendone la disamina del Giudice dichiaratosi incompetente.

Il motivo è inoltre generico. Il ricorrente affida la dedotta nullità a principi generali, senza indicare quali contenuti dell’ordinanza registrino l’acritico recepimento o si traducano in mera esposizione dei dati indiziari, non mediati dalla valutazione che costituisce il proprium dell’attività di giudizio.

Quanto all’aggravante mafiosa, la Corte richiama il principio delle Sezioni unite n. 8545 del 2019: l’aggravante agevolatrice ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed è caratterizzata da dolo intenzionale. Il Tribunale ne ha fatto corretta applicazione, ravvisando gli estremi dell’aggravante nei palesi collegamenti dell’indagato con il sodalizio.

Gli indizi valorizzati sono la partecipazione dell’indagato a una riunione del gruppo e il ruolo di depositario di sostanza stupefacente e di armi, indice del legame fiduciario con la consorteria. L’episodio, per la sua pregnanza, non è isolato ma esemplificativo di un contegno finalizzato a dimostrare la forza del clan e il dominio sul territorio.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone trasmettersi gli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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