Partecipazione a sodalizio dedito al narcotraffico e gravità indiziaria (Cass. pen. Sez. 1 n. 6797 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. si fonda su una prognosi di qualificata probabilità di condanna, da compiersi alla stregua delle regole prudenziali e di giudizio del futuro giudizio di merito. La valutazione degli elementi indiziari non può essere sindacata in cassazione se la motivazione è completa, logica e non contraddittoria. Il ricorso a un soggetto quale corriere per conto di un membro del gruppo non è di per sé indice di partecipazione associativa, ma la successiva messa a disposizione, attestata da incontri e contatti, ne integra la prova. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non è vinta dal solo decorso del tempo, ove la professionalità criminale e la rete di contatti del soggetto rendano attuale il pericolo di reiterazione.
Il Fatto
Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. nei confronti di un soggetto indagato per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per reati-fine. L’indagato era ritenuto partecipe di un’ampia consorteria, operante anche a livello internazionale, dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con rapporti con esponenti di cosche della ‘ndrangheta.
Secondo l’accusa, il ricorrente, individuato in alcune intercettazioni come “mastro” o “imbianchino”, avrebbe svolto un ruolo poliedrico all’interno del gruppo, curando il trasporto di stupefacenti, la logistica e partecipando a riunioni operative. Il difetto di elementi per la partecipazione al sodalizio e l’assenza di una motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari costituivano i motivi di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del riesame.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i limiti del controllo di legittimità in materia cautelare, ribadendo che la verifica del giudice di merito sulla gravità indiziaria è sindacabile solo per completezza, logicità e non contraddittorietà, non potendo risolversi in una rivalutazione autonoma delle singole prove.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze relative all’identificazione del ricorrente quale soggetto evocato nelle conversazioni e presente agli incontri, in quanto la motivazione del Tribunale era logica e non rivalutabile. Ha, inoltre, giudicato congrua la motivazione sulla rilevanza degli accordi di fornitura di stupefacente, emersi dalle intercettazioni e dal sequestro, quali indicatori di “intraneità” al sodalizio.
La Corte ha distinto il mero utilizzo di un soggetto come corriere, di per sé non indicativo della partecipazione associativa, dalla successiva messa a disposizione dello stesso per il gruppo, attestata da una serie di incontri e contatti documentati. Ha così confermato la correttezza del percorso logico del giudice di merito, che aveva fondato la gravità indiziaria su un quadro indiziario complesso.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il tempo trascorso tra la condotta e l’applicazione della misura non fosse idoneo a neutralizzare la doppia presunzione legale di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia carceraria derivante dal delitto associativo. La professionalità criminale del ricorrente e la sua rete di contatti, anche con produttori esteri, integravano un rischio concreto e attuale di reiterazione.
La Corte ha, infine, respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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