Prova nuova nella revocazione della confisca di prevenzione: deducibilità e diligenza (Cass. pen. Sez. 2 n. 7622 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 159/2011 è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva. Non costituisce prova nuova quella deducibile e non dedotta nell’ambito del procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. La scarsa diligenza nella ricerca dei documenti, ancorché custoditi presso l’abitazione di un prossimo congiunto, esclude l’incolpevolezza della scoperta tardiva.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’istanza di revocazione della confisca di un immobile in costruzione, disposta con decreto del Tribunale di Reggio Calabria e confermata nei successivi gradi. L’istanza si basava su nuove prove documentali – comunicazioni relative a una polizza vita e una contabile di incasso di titoli – che, secondo la difesa, dimostravano la preesistenza delle somme rispetto all’attività criminale del proposto. Avverso il decreto di inammissibilità, il difensore ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 e il vizio di motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente escluso la qualificabilità dei documenti come prove nuove, condividendo l’apparato motivazionale del giudice di merito. La Corte territoriale aveva rilevato che i documenti di una polizza vita intestata alla madre del coniuge della ricorrente erano tempestivamente deducibili nelle fasi precedenti, poiché custoditi presso l’abitazione della stessa e quindi reperibili con l’ordinaria diligenza.

La sentenza richiama il principio delle Sezioni Unite n. 43668 del 2022, secondo cui non è nuova la prova che, sebbene preesistente, non sia stata dedotta nel procedimento di prevenzione in assenza di cause di forza maggiore. Il medesimo principio è confermato dalla giurisprudenza successiva, inclusa la pronuncia delle Sezioni Unite n. 2458/2026, citata nel testo. La Corte ha quindi ritenuto corretta l’applicazione della regola, respingendo la distinzione operata dalla difesa tra mera deducibilità astratta e concreta disponibilità del documento.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che il decreto impugnato aveva congruamente argomentato anche la non dirimentità delle prove dedotte, con considerazioni contenute nell’ultima parte del provvedimento. L’apparato motivazionale è stato giudicato supportato e non tacciabile di apparenza o inesistenza.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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