Perdita efficacia sequestro prevenzione non impedisce conferma confisca (Cass. pen. Sez. 2 n. 7621 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione per l’applicazione della confisca: la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. n. 159/2011 non comporta l’estinzione del procedimento né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva. Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, restando esclusa l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; è invece deducibile, quale violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. La pericolosità sociale, oltre a essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo: con riferimento alla pericolosità qualificata, il giudice deve accertare se essa investa l’intero percorso esistenziale del proposto ovvero se sia individuabile un momento iniziale e un termine finale.
Il Fatto
Con decreto del 24 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli confermava il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva disposto la confisca di prevenzione di beni facenti capo agli eredi di un soggetto deceduto, ritenuto appartenente a un sodalizio camorristico. Avverso tale decreto proponevano ricorso per cassazione la moglie e i figli del proposto, sia nella qualità di eredi sia di terzi intestatari, deducendo plurimi motivi: la perdita di efficacia del sequestro per decorso dei termini; l’assenza di pericolosità del proposto; la mancata dimostrazione della provenienza illecita dei beni e l’illegittimità della confisca di beni acquisiti in epoca anteriore al periodo di pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto disatteso il motivo relativo alla perenzione del sequestro, peraltro non proposto in appello. Richiamando il principio già affermato da Sez. 5, n. 20138 del 2024, ha ribadito che il sequestro non è condizione per l’applicazione della confisca: la sua eventuale inefficacia per il decorso del termine di cui all’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 non estingue il procedimento di prevenzione e non osta all’adozione della misura ablatoria definitiva. Ne deriva l’irrilevanza della pendenza di una procedura avente ad oggetto la perdita di efficacia dei decreti di sequestro.
Quanto ai restanti motivi, la Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. È pertanto esclusa la deducibilità dell’illogicità manifesta della motivazione, potendosi censurare soltanto il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, quale violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato. Nel caso di specie, tale vizio radicale non è stato riscontrato: il decreto impugnato risulta corredato da una motivazione adeguata e logicamente coerente.
In particolare, la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al giudizio di pericolosità del proposto, richiamando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e i riscontri oggettivi, i rapporti diretti e continuativi con i vertici del clan e i vantaggi concreti ottenuti. Quanto alla provenienza illecita dei beni, ha evidenziato la manifesta sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato, estendibile anche ai beni acquisiti in epoca anteriore all’accertamento della pericolosità, in ragione della macroscopica sproporzione emersa nella gestione dell’attività di cava.
Infine, con riferimento al limite temporale della confisca, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 4880 del 2015 secondo cui la pericolosità qualificata deve ritenersi, di regola, estesa all’intero percorso esistenziale del proposto, salvo che sia individuabile un termine iniziale o finale. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo accertato che la sproporzione emergeva sin dalla costituzione della prima società riconducibile al proposto. I ricorsi sono stati pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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