Revoca della gara demaniale marittima e proroga di concessioni scadute (TAR Campania n. 1212 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca o l’annullamento d’ufficio di una procedura selettiva per il rilascio di concessioni demaniali marittime, intervenuti prima del formale provvedimento di aggiudicazione, non costituiscono esercizio del potere di autotutela disciplinato dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, ma semplici atti di ritiro che non impongono il raffronto tra interesse pubblico e interesse privato sacrificato. Il Comune che abbia rinunciato alle funzioni amministrative in materia demaniale marittima può successivamente riappropriarsene, in mancanza di una preclusione espressa, in coerenza con la voluntas del legislatore regionale di attribuire ai Comuni le funzioni in argomento. La proroga delle concessioni demaniali scadute per finalità di cantieristica navale è estranea all’oggetto dell’art. 1, commi 682 e ss., della legge n. 145/2018, dettato per le concessioni turistico-ricreative, ed è illegittima in difetto di una concessione provvisoria o di una proroga tecnica collegata all’indizione della gara.
Il Fatto
La società cantieristica ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata per la gestione di un cantiere navale presso il porto di un Comune costiero. L’ente locale, dopo aver in origine rinunciato all’esercizio delle funzioni amministrative in materia, le ha successivamente riacquisite. La Regione, che nelle more aveva avviato una procedura paraconcorsuale per il rinnovo della concessione, ha invitato le due società concorrenti a presentare offerta tecnico-economica.
Avverso tale atto ha proposto ricorso la società titolare, dolendosi dell’incompetenza del Comune e dell’incidenza della riapertura del confronto su un titolo concessorio ancora efficace. Ha proposto ricorso incidentale la concorrente, contestando i requisiti della prima e l’assenza della capacità economico-finanziaria tra i criteri di valutazione. Successivamente il Comune ha revocato la procedura e prorogato fino al 31 dicembre 2025 le concessioni insistite sulla vecchia darsena, atti impugnati con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha riunito i ricorsi, vertenti su atti riconducibili a una vicenda amministrativa unitaria, e ha preso le mosse dalla revoca della procedura comparativa. Superate le eccezioni preliminari, i giudici hanno ritenuto infondato il ricorso principale. L’art. 40 della legge regionale n. 5/2021 conferisce ai Comuni le funzioni relative al rilascio delle concessioni demaniali nei porti di rilevanza regionale, salva la rinuncia entro il termine fissato. L’assunto secondo cui l’ente non avrebbe potuto riappropriarsi delle funzioni già rinunciate non è condivisibile: in mancanza di una preclusione espressa, deve ammettersi che in qualsiasi momento il Comune possa riacquisirle.
La questione della competenza comunale era già stata affrontata da una precedente pronuncia della stessa Sezione, passata in giudicato, che aveva ricondotto i titoli in titolarità della ricorrente tra i procedimenti avviati e non conclusi.
Quanto alla revoca, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la mancata adozione dell’aggiudicazione è evento fisiologico: la revoca intervenuta prima del formale provvedimento è atto di ritiro e non richiede la comparazione tra gli interessi. L’onere motivazionale è attenuato in ragione dello stato della procedura, arrestatasi alla graduatoria. Il Comune ha agito in vista delle possibili interferenze tra nuove assegnazioni quadriennali e la realizzazione del progetto della nuova darsena, scelta opinabile ma riservata alla discrezionalità dell’amministrazione.
Infondata è anche la censura sulla garanzia partecipativa: il Comune ha notificato la comunicazione di avvio, illustrando le ragioni dell’intendimento e assegnando un termine per le deduzioni. Il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 marzo 2025 è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, essendo spirato il termine della proroga ivi contestata.
È stato invece accolto il ricorso avverso la determinazione che aveva ulteriormente prorogato le concessioni fino al 31 dicembre 2025. Il Collegio ravvisa lo sviamento di potere: la proroga riguarda concessioni scadute e già oggetto di precedenti proroghe, circostanza non contestata. L’art. 1, commi 682 e ss., della legge n. 145/2018 concerne le concessioni turistico-ricreative e non la cantieristica. Le proroghe automatiche per finalità turistico-ricreative contrastano con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e non vanno applicate. Il prolungamento della vigenza sarebbe configurabile solo previo accertamento di proroghe ex lege, o mediante concessione provvisoria o proroga tecnica. L’atto è stato pertanto annullato. L’improcedibilità del ricorso della società titolare ha travolto anche il ricorso incidentale; le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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