Modifica AIA non è nuovo impianto e non richiede previa VIA (Cons. Stato n. 10353 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La modifica sostanziale dell’AIA che si limiti a ripristinare un impianto preesistente, danneggiato da un incidente e già autorizzato per le medesime lavorazioni e capacità produttiva, non configura un nuovo impianto. Restano pertanto inapplicabili le sopravvenute previsioni urbanistiche e igienico-sanitarie, non essendo mutato l’inventario delle sostanze trattate. La determinazione favorevole della conferenza di servizi produce l’effetto di variante urbanistica ex art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 per legge, a prescindere da una specifica delega del Comune e persino dal suo dissenso. La qualificazione dello stabilimento come RIR risponde a finalità autonome rispetto alla disciplina dell’AIA: non condiziona né l’obbligo di VIA né la preventiva adozione dell’ERIR.
Il Fatto
Una società proprietaria di un compendio residenziale confinante con uno stabilimento industriale impugna davanti al TAR Lombardia la modifica sostanziale dell’AIA rilasciata nel 2021 in favore del gestore dell’impianto, insieme agli atti presupposti e connessi. L’impianto è insediato dagli anni Settanta ed è autorizzato dal 2013 al trattamento e al recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con recupero indiretto mediante distillazione.
Dopo un incendio che nel 2018 aveva distrutto parte degli impianti, il gestore chiede il ripristino della sezione di distillazione. Il TAR respinge il ricorso principale e i primi motivi aggiunti e dichiara inammissibili i successivi. I ricorrenti appellano lamentando, tra l’altro, l’applicabilità delle norme sopravvenute del PGT e del regolamento di igiene, l’assenza dell’ERIR e della VIA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello richiamando l’art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 e il richiamo operato dall’art. 6, comma 14, d.lgs. n. 152/2006 in materia di AIA. La qualificazione come modifica “sostanziale” dipende qui solo da ragioni formali, legate alla necessità del permesso di costruire per il ripristino, secondo l’Allegato G della D.G.R. Lombardia n. IX/2970 del 2012. Le lavorazioni e la capacità produttiva restano quelle già autorizzate.
La cronologia esclude il nuovo impianto: il PGT è efficace dal 2015, mentre lo stabilimento opera da decenni con le stesse attività. In base all’art. 5, comma 1, lett. i-quinquies e i-sexies, d.lgs. n. 152/2006 l’impianto è esistente, avendo ottenuto le autorizzazioni ambientali prima del 6 gennaio 2013. Gli adeguamenti tecnologici e l’aggiunta di serbatoi non mutano il dato di fondo.
Quanto alla classificazione RIR, il Collegio esclude che il rapporto ARPA del 2018 abbia accertato un cambiamento dell’inventario delle sostanze: i tecnici hanno operato una diversa e più cautelativa classificazione di una miscela di metanolo da sempre trattata, come tale recepita nella notifica ex art. 13 d.lgs. n. 105/2015 e approvata da ISPRA con atto non impugnato. Ciò integra la fattispecie dell’altro stabilimento di cui all’art. 3, comma 1, lett. g). In ogni caso la disciplina RIR è autonoma rispetto a quella dell’AIA e della compatibilità urbanistica.
L’effetto di variante urbanistica discende direttamente dalla legge e non richiede alcuna manifestazione di volontà del Comune, operando anche in caso di dissenso espresso (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8385 del 2024; Cons. Stato, Sez. IV, n. 6088 del 2022; Cons. Stato, Sez. V, n. 291 del 2023). Nessuna norma condiziona il rilascio dell’AIA alla previa adozione dell’ERIR. Quanto alla VIA, l’operazione D9 era già autorizzata dal 2016 e il ripristino non determina notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, difettando la prova in atti.
Sulla proroga dei termini il Collegio riconosce fondata la doglianza sul difetto di interesse, ma la dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e comunque inammissibile, essendo il periodo coperto da proroga ex lege ai sensi dell’art. 10-septies d.l. n. 21/2022. L’impugnazione dell’ERIR è inammissibile per autonomia rispetto all’AIA. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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