Ricorso per ottemperanza inammissibile senza prova del passaggio in giudicato (TAR Lombardia n. 33 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la prova del passaggio in giudicato del provvedimento azionato deve essere depositata unitamente al ricorso e in copia conforme. La copia informatica del certificato di passaggio in giudicato, se prodotta con modalità telematiche, deve recare l’attestazione di conformità del difensore, che assume la veste di pubblico ufficiale ai sensi del combinato disposto degli artt. 136, comma 2-ter, cod. proc. amm. e 23-bis, comma 2, d.lgs. n. 82/2005. In difetto di tale attestazione il ricorso è inammissibile, non essendo integrato il presupposto di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., e la mancata regolarizzazione nel termine perentorio assegnato dal giudice preclude ogni sanatoria successiva.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi in relazione a una sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, chiedendone l’esecuzione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.

Con precedente ordinanza n. 2484 del 30 giugno 2025 il Collegio aveva ordinato al ricorrente di regolarizzare il certificato di passaggio in giudicato del titolo azionato, entro il termine di dieci giorni, espressamente qualificato come perentorio. Il ricorrente non ha provveduto né nel termine né successivamente. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui unitamente al ricorso per ottemperanza va depositato, in copia autentica, il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato. La disposizione va letta insieme all’art. 136, comma 2-ter, cod. proc. amm., che impone al difensore che depositi con modalità telematiche una copia informatica di un provvedimento di attestare la conformità mediante l’asseverazione, assumendo ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

La certificazione prodotta dal ricorrente, relativa al passaggio in giudicato della sentenza azionata, era priva dell’attestazione di conformità richiesta dal combinato disposto degli artt. 136, comma 2-ter, cod. proc. amm. e 23-bis, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, come modificato dal d.lgs. n. 217/2017. Non poteva quindi considerarsi depositata in copia conforme, come prescrive l’art. 114, comma 2, cod. proc. amm..

Il Collegio ribadisce che è onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario. L’aggettivo “eventuale”, usato dal legislatore, si riferisce all’ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo anche se non passati in giudicato, di cui all’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm.; esso non esonera dall’onere probatorio nel diverso caso del giudicato del giudice ordinario. Sul punto il Collegio richiama TAR Campania – Napoli, Sez. IV, n. 729 del 6 febbraio 2013 e Cons. Stato, Sez. V, n. 5645 dell’11 dicembre 2015.

Tale prova, ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., deve essere fornita unitamente al ricorso e non è stata integrata neppure a seguito dell’espresso ordine del Tribunale. Manca così un elemento essenziale della fattispecie normativa: risulta assente il presupposto di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. (TAR Milano, Sez. III, n. 1682 del 12 luglio 2018; n. 1667 del 9 luglio 2018). Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese di giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *