Annullata la demolizione del gazebo fondata su parere legale senza sopralluogo: difetto di istruttoria e mancata qualificazione dell’abuso (TAR Molise n. 179 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie deve essere preceduta da un’adeguata istruttoria che accerti in concreto la natura e l’entità della difformità tra il manufatto realizzato e il titolo edilizio, non potendo fondarsi esclusivamente su un parere legale pro veritate basato su rilievi grafici e che non esclude, anzi suggerisce, lo svolgimento di accertamenti tecnici e di un sopralluogo. L’esatta individuazione dell’eventuale difformità è condizione necessaria per la corretta qualificazione giuridica dell’abuso edilizio, ai sensi degli artt. 31 e 34 d.P.R. n. 380/2001, e per l’individuazione della conseguente sanzione demolitoria.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un’abitazione, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di un gazebo-tettoia, realizzato in area pertinenziale e assentito con permesso di costruire del 2012, nonché la delibera di giunta comunale che recepiva un parere legale pro veritate. Il provvedimento demolitorio si basava sulla presunta difformità tra la struttura autorizzata e quella realizzata, emersa da un confronto tra rilievi grafici, senza che fosse stato effettuato alcun sopralluogo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva notifica al controinteressato, rilevando che il termine scadeva di sabato e che la notifica effettuata il lunedì successivo era tempestiva ai sensi dell’art. 52, commi 3 e 5, c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso ravvisando un difetto di istruttoria. L’ordinanza di demolizione e la delibera di giunta si fondavano esclusivamente sul parere legale, il quale, però, qualificava le proprie conclusioni come frutto di un confronto cartografico, ritenendo opportuno un accertamento tecnico previo sopralluogo per confermare o meno la difformità. Tale accertamento non era stato svolto dall’Amministrazione.
La Corte ha inoltre evidenziato che l’Amministrazione non aveva identificato il contenuto e l’entità della difformità, necessari per qualificare l’abuso come totale o parziale e per applicare la corretta sanzione demolitoria ai sensi dell’art. 31 o dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001. L’affermazione circa il superamento delle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001 risultava apodittica e priva del necessario supporto istruttorio, non essendo stata verificata la riconducibilità della difformità a tale fattispecie. Il ricorso è stato accolto, con assorbimento dei restanti motivi, e il provvedimento demolitorio è stato annullato. Le peculiarità della controversia hanno giustificato la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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