Prova del ripristino del vano tecnico e onere del destinatario dell’ordine demolitorio (Cons. Stato n. 10023 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di costruire in sanatoria, il destinatario di un ordine demolitorio che deduca il ripristino del vano tecnico e la ridotta consistenza dell’ampliamento ha l’onere di provare in giudizio la risalenza e le consistenze edilizie, quali specificamente contestate dall’amministrazione. Il grafico allegato alla domanda di sanatoria e la dichiarazione del progettista, non corroborati da documentazione attestante l’effettivo intervenuto ripristino, non superano l’accertamento della Polizia Municipale, assistito da fede privilegiata fino a querela di falso. Il diniego che si fondi su tale accertamento non è illegittimo per travisamento dei presupposti di fatto. La carenza probatoria è causa di rigetto dell’appello avverso la sentenza che abbia respinto l’impugnazione del diniego.
Il Fatto
Il proprietario di un’unità immobiliare presenta al Comune istanza di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009, per opere realizzate in sopraelevazione al terzo piano di un fabbricato, consistenti, secondo la prospettazione dell’istante, nell’ampliamento di una porzione dell’unità per 38,63 mq.
Il responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia comunica un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. L’istante formula osservazioni, sostenendo la correttezza del computo volumetrico. Il Comune respinge comunque l’istanza: secondo l’accertamento della Polizia Municipale, la sopraelevazione non si limita alla porzione dichiarata ma si estende all’intero piano, inglobando un preesistente volume tecnico eliminato per ricavare un unico ambiente di 60 mq di nuova superficie utile. Il TAR Puglia, Sezioni Unite, respinge il ricorso. Propone appello il privato, deducendo l’errata valutazione dei presupposti di fatto e la prova del ripristino del vano tecnico fornita con il grafico allegato alla domanda.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato individua la questione nel rapporto tra l’onere probatorio del privato e l’efficacia dell’accertamento di polizia. Il provvedimento di diniego si fonda espressamente su uno specifico accertamento della Polizia Municipale, dal quale risulta l’intera destinazione del piano a fini abitativi, con un manufatto di circa 60 mq che ha inglobato il preesistente vano.
L’appellante sostiene che la richiesta di sanatoria riguardasse solo una parte del manufatto, essendo l’altra porzione realizzata in forza del permesso di costruire n. 1100/2008 del 26 settembre 2008. La prova del ripristino sarebbe contenuta nel grafico allegato alla domanda, ove riserva idrica e vano tecnico sarebbero distinti dalla restante parte destinata a residenza. La Corte ritiene la censura infondata.
Il Collegio rileva che agli atti del giudizio di primo grado è presente soltanto una dichiarazione del progettista, accompagnata dal predetto grafico, non corroborata da alcuna documentazione attestante l’effettivo intervenuto ripristino del vano tecnico. La documentazione tecnica, puramente descrittiva, non è quindi in grado di superare quanto appositamente accertato dalla Polizia Municipale.
Il principio è ricondotto a un precedente della stessa Sezione: è onere del destinatario della sanzione demolitoria fornire la prova in ordine alla risalenza e alle consistenze edilizie, quali specificamente contestate dall’amministrazione (sentenza n. 8939 del 14 novembre 2025). Il Consiglio di Stato conclude che quanto in atti non consente di reputare correttamente adempiuto tale preciso onere documentale.
L’appello è pertanto respinto. Nessuna determinazione è assunta sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Nota della Redazione
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