Prova del versamento F24: serve anche l’impegno dell’intermediario (Cass. civ. Sez. V n. 26588 del 10.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di onere della prova del versamento delle somme dovute a titolo di tributo, il contribuente non assolve il proprio onere con la sola esibizione del modello F24. L’art. 19, secondo comma, d.lgs. n. 241/1997 richiede che l’intermediario finanziario rilasci al contribuente, oltre all’attestazione conforme al modello ministeriale, anche l’impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. La mancata produzione di tale documento impedisce di ritenere pienamente provato l’avvenuto versamento. Il giudice di merito, che abbia accolto la domanda del contribuente sul solo modello F24, viola la norma e la regola di riparto dell’onere probatorio.
Il Fatto
Il contribuente era attinto da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005, in ragione di redditi da fabbricati non dichiarati, con ulteriore ripresa a tassazione per redditi da lavoro sul medesimo periodo. Il contribuente reagiva avanti il giudice di prossimità, producendo la documentazione contabile (F24), già versata in sede amministrativa, da cui riteneva provati i versamenti contestati.
Dall’anagrafe tributaria e dall’intermediario finanziario le somme non risultavano versate; il collegio di primo grado disattendeva quindi la produzione di parte, ritenendo la documentazione non genuina. La parte contribuente proponeva appello, incontrando l’apprezzamento del collegio di secondo grado, che motivava sul dovere del contribuente di conservare solo la ricevuta con gli estremi del versamento. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con unico motivo, restando il contribuente intimato.
La Motivazione della Corte
La censura è prospettata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 241/1997, nonché dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 22, quarto comma, d.lgs. n. 546/1992. L’Agenzia contesta che la sentenza impugnata abbia ritenuto il modello F24 attestazione necessaria e sufficiente a comprovare il versamento.
Il percorso argomentativo della Corte muove dalla lettura della norma invocata. L’art. 19, secondo comma, d.lgs. n. 241/1997 prevede che l’intermediario finanziario rilasci al contribuente l’attestazione conforme al modello ministeriale e, insieme, l’impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. Il dato normativo non si esaurisce dunque nella ricevuta del modello.
Su questa base la Corte ritiene integrata la violazione di legge eccepita dal patrocinio erariale. La norma richiede il rilascio da parte dell’intermediario sia del modello F24, sia dell’impegno al versamento delle somme a favore dell’ente impositore o beneficiario del tributo. Un tanto doveva essere chiesto al contribuente.
In difetto di tale produzione, l’onere della prova dell’avvenuto versamento non può ritenersi pienamente assolto. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento; la sentenza è cassata con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi ai principi indicati.
Il P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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