Ottemperanza per la carta docente al supplente divenuta improcedibile per adempimento sopravvenuto (TAR Puglia n. 1140 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza volto a ottenere l’esecuzione del giudicato che riconosce al docente non di ruolo il diritto al beneficio della carta docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione abbia comunque provveduto a dare esecuzione alla sentenza di merito. L’adempimento sopravvenuto, intervenuto dopo la notifica del ricorso, integra la piena soddisfazione della pretesa azionata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. La declaratoria di improcedibilità non preclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della fondatezza originaria del ricorso, dimostrata dall’esecuzione spontanea solo successivamente intervenuta.
Il Fatto
Un docente, in servizio con contratti di supplenza, aveva agito dinanzi al giudice del lavoro per vedersi riconoscere il diritto alla carta docente, negata dall’Amministrazione in ragione della natura non a tempo indeterminato del rapporto. Il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata l’11.06.2025, aveva accolto la domanda, dichiarando il diritto del ricorrente a fruire del beneficio di euro 500,00 per più annualità scolastiche e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla attribuzione mediante consegna della carta.
Rimasta inadempiuta l’Amministrazione, il docente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Costituitosi il Ministero, la difesa del ricorrente chiedeva poi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione provveduto a eseguire la sentenza successivamente alla notifica del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nelle more del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, con conseguente integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente. Tale circostanza, pacifica tra le parti, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, imponendo la declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
La norma richiamata, nel prevedere che il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere qualora la pretesa risulti pienamente soddisfatta, realizza l’assorbimento dell’accertamento di merito in un esito processuale che tiene conto della sopravvenienza fattuale satisfattiva. Il giudizio di ottemperanza, avente natura di esecuzione del giudicato amministrativo, si conclude pertanto senza una pronuncia nel merito quando l’adempimento tardivo dell’Amministrazione abbia comunque reso attuale il diritto riconosciuto.
Con riguardo alle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, fondato sull’evidente fondatezza originaria del ricorso, desunta proprio dalla circostanza che l’Amministrazione ha ottemperato solo dopo l’instaurazione del giudizio. Ne è derivata la condanna del Ministero al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
La decisione conferma che, nel giudizio di ottemperanza, il tardivo adempimento non elide la responsabilità processuale dell’Amministrazione, la quale sopporta le spese anche all’esito della declaratoria di improcedibilità, quando l’esecuzione sia intervenuta solo dopo la notifica del ricorso.
Nota della Redazione
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