L’appello che richiede la riforma della sentenza ha effetto devolutivo pieno (Cass. civ. Sez. 5 n. 13948 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’atto di appello che, ancorché sintetico, contenga la richiesta di integrale riforma della sentenza di primo grado per violazioni di legge è idoneo a radicare il dovere decisorio del giudice del gravame. A differenza del giudizio di cassazione, l’appello è caratterizzato dal principio di devoluzione piena della controversia al giudice di secondo grado. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi non può fondarsi sulla mera sommarietà delle censure, né sulla ripetizione delle doglianze già formulate in primo grado, ove l’atto contenga l’espressa richiesta di riforma della sentenza impugnata e l’indicazione, sia pur sintetica, dei motivi di dissenso rispetto alla decisione del giudice di prime cure.
Il Fatto
La società, esercente attività di locazione immobiliare, deduceva dall’imponibile IRES gli interessi passivi relativi a un finanziamento garantito da ipoteca su un immobile concesso in locazione, avvalendosi del regime agevolativo di cui all’art. 1, comma 36, della legge n. 244 del 2007.
L’Agenzia delle entrate, ritenendo non spettante la deduzione integrale, notificava avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009. La società impugnava l’atto dinanzi al giudice di primo grado, che rigettava il ricorso. L’appello proposto dalla contribuente veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale per asserito difetto di specificità dei motivi, ritenendo che l’atto riproducesse le doglianze del ricorso introduttivo senza una specifica critica alla sentenza di primo grado. La società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha enunciato congiuntamente i quattro motivi di ricorso, incentrati sulla nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e per omessa pronuncia sui motivi d’appello.
Il primo motivo, avente ad oggetto l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello, è stato ritenuto fondato. La Suprema Corte ha rilevato un contrasto interno alla sentenza impugnata: mentre nella parte motiva la CTR aveva affermato che l’atto di appello non conteneva specifiche censure, nello svolgimento del processo la stessa Commissione aveva riferito che l’appellante aveva chiesto l’integrale riforma della sentenza di primo grado per violazione di legge.
Proprio tale richiesta di riforma integrale, secondo la Corte, è di per sé sufficiente a integrare la devoluzione piena della controversia al giudice di secondo grado, imponendo a quest’ultimo il dovere di pronunciarsi nel merito. La Cassazione ha precisato che il giudizio di appello, anche tributario, è caratterizzato da un meccanismo devolutivo differente rispetto al giudizio di legittimità, come già affermato da Cass. n. 125 del 2017.
La Corte ha inoltre verificato, attraverso la trascrizione dell’atto di appello operata nel ricorso, che la contribuente non si era limitata a riprodurre le censure di primo grado ma aveva evidenziato la non condivisibilità della decisione del giudice, anche con riferimento alla questione centrale della violazione dell’art. 1, comma 36, della legge n. 244 del 2007, rimasta del tutto ignorata dalla CTR.
In accoglimento del primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri per sopravvenuto difetto di interesse, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo integrale esame dell’appello e per la regolamentazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.