Valutazione delle prove e vizio di motivazione nel ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 1691 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente. La valutazione delle prove, anche presuntive, è attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni non sono sindacabili in cassazione. La censura che, sotto l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., miri a una diversa ricostruzione del merito è inammissibile.
Il Fatto
La vicenda trae origine da plurimi avvisi di accertamento notificati a una società per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, relativi a maggiori importi dovuti per imposte dirette e Iva. La contribuente impugnava gli atti e la CTP di Vicenza, previa riunione dei procedimenti, accoglieva parzialmente i ricorsi, ridimensionando la pretesa fiscale. La decisione riguardava anche un ricorso avverso un diniego di rimborso.
Entrambe le parti proponevano appello. La CTR di Venezia respingeva i gravami. La società ricorreva allora per cassazione affidandosi a due motivi: l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione di norme di diritto in materia di operazioni fatturate. L’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’udienza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento alla documentazione attestante la restituzione della merce oggetto delle note di accredito, in relazione all’art. 2709 cod. civ.. La Corte lo dichiara inammissibile, richiamando la consolidata lettura restrittiva della norma processuale: dopo la riforma del 2012 il controllo sulla motivazione è limitato al solo minimo costituzionale, emergente dal testo della sentenza impugnata.
Nel caso concreto il nucleo argomentativo della pronuncia d’appello è ben presente e consente di cogliere la ratio decidendi. La CTR ha ritenuto la documentazione prodotta dalla contribuente parziale e insufficiente, non consentendo di verificare l’effettiva restituzione della merce. Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili, senza obbligo di esaminare tutte le allegazioni delle parti.
Quanto alle scritture contabili, esse fanno prova ai sensi dell’art. 2709 cod. civ., ma il loro apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito. La Corte ribadisce che la valutazione delle prove, anche se si tratta di presunzioni, costituisce attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.
Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere la CTR qualificato come oggettivamente inesistenti, in parte, le operazioni fatturate. Anche questo mezzo è inammissibile. La Corte osserva che il giudice regionale ha accertato non una mera attribuzione discrezionale del prezzo, ma un meccanismo evasivo, compendiato nello spesare costi a valore superiore a quello effettivo e nel sovrafatturare le operazioni. La censura, sotto le mentite spoglie della violazione di legge, degrada verso la richiesta di una rivalutazione dei fatti storici.
Il ricorso è dunque rigettato, con nulla sulle spese. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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