Nessuna responsabilità del PSP del beneficiario per bonifico fraudolento su IBAN indicato (ABF Collegio di Milano n. 2139 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento che riceve un bonifico non è tenuto a riscontrare la corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e l’IBAN indicato dall’ordinante, poiché l’identificativo unico è sufficiente a individuare il destinatario; l’ordine eseguito secondo l’IBAN si considera correttamente eseguito ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 11/2010. L’obbligo di verifica del nome, introdotto dal Regolamento (UE) 886/2024 con la procedura di Verification of Payee, opera solo dal 09.10.2025 e non si applica alle operazioni anteriori. Il PSP del beneficiario risponde invece dei doveri di collaborazione e di recupero dei fondi: il blocco del conto disposto quattordici minuti dopo la segnalazione è tempestivo e non v’è responsabilità se i fondi erano già stati distratti. La contestazione di violazioni antiriciclaggio resta nell’ambito della competenza arbitrale.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver subito una truffa articolata: un SMS lo avvisava di un pagamento di € 1.400,00 e lo invitava a chiamare un altro numero, dove un sedicente operatore dell’intermediario prospettava una clonazione della carta; una successiva chiamata, da un’utenza apparentemente riconducibile a una caserma, con un interlocutore qualificatosi come maresciallo, lo induceva a eseguire un bonifico su un conto temporaneamente aperto a suo nome. Insospettitosi, il ricorrente accertava la natura fraudolenta della vicenda, presentava denuncia e disconosceva il pagamento.
Il bonifico di € 32.000,00, con causale riconducibile a un giroconto personale e beneficiario indicato nel ricorrente stesso, era però accreditato su un conto acceso presso l’intermediario convenuto, intestato a un terzo. Il ricorrente agisce contro il PSP del beneficiario lamentando violazione dei doveri di diligenza, correttezza e sicurezza e chiedendo il ristoro del danno. L’intermediario eccepisce il difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità per litispendenza e l’incompetenza in materia antiriciclaggio, e nel merito deduce la correttezza del proprio operato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla legittimazione passiva, essa non dipende dalla titolarità del rapporto, ma dalla corrispondenza tra il soggetto evocato e quello in capo al quale si afferma il dovere violato, come chiarito da Cass. civ. n. 3704/2023. L’assenza di un contratto diretto non esclude la legittimazione: gli orientamenti dell’Arbitro ammettono un contatto sociale qualificato tra ricorrente e intermediario (Collegio di Coordinamento n. 7283/2018). La mera denuncia non integra litispendenza, e la contestazione antiriciclaggio non sottrae la questione alla competenza arbitrale, perché investe la correttezza del comportamento dell’intermediario (Collegio di Coordinamento n. 11070/2023 e n. 6070/2024).
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 24 d.lgs. n. 11/2010: l’ordine eseguito conformemente all’identificativo unico è correttamente eseguito, e l’intermediario non risponde dell’inesattezza del dato fornito dall’utente, salvo l’obbligo di sforzi ragionevoli per il recupero. In linea con il Collegio di Coordinamento n. 162/2017 e con Cass. civ. n. 21105/2024, non è imposto all’intermediario di verificare la corrispondenza tra nome e IBAN. Il richiamo alla procedura di Verification of Payee è quindi inconferente, essendo l’obbligo efficace solo dal 09.10.2025, mentre i fatti risalgono a giugno 2025.
Quanto ai doveri di collaborazione, il Collegio ricostruisce i tempi: segnalazione ricevuta alle 13:58 del 12.06.2025, blocco del conto alle 14:12, quindi dopo quattordici minuti. L’intervento è tempestivo, ma i fondi erano già stati distratti circa due ore prima con due bonifici, uno di € 14.500,00 e uno di € 17.500,00, pari all’importo accreditato. Il tentativo di recupero non poteva dunque riuscire e nessuna responsabilità è ravvisabile.
Sulla normativa antiriciclaggio, il Collegio rileva che il ricorrente non specifica le violazioni né il nesso causale con l’operatività fraudolenta, con conseguente mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova (Collegio di Milano n. 2890/2025). Le richieste di produzione documentale risultano infine evase. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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