PUDM adottato in via preliminare non è impugnabile in via immediata (TAR Sicilia n. 2681 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione in via preliminare del Piano di utilizzo del demanio marittimo da parte del Consiglio comunale non è autonomamente impugnabile, poiché la piena efficacia delle statuizioni del piano si produce solo con l’approvazione finale della Regione, all’esito della procedura VAS. La mera adozione non è del tutto improduttiva di effetti, consentendo all’ente locale il rilascio di nuove concessioni conformi al piano in attesa di approvazione, ma la lesione concreta e attuale della sfera giuridica dei privati richiede l’adozione di successivi provvedimenti applicativi. La tutela giurisdizionale è pertanto differita all’atto esecutivo lesivo, da impugnare unitamente al piano presupposto. Il ricorso proposto avverso il solo piano adottato è inammissibile per carenza originaria di interesse.
Il Fatto
Un’associazione di categoria del settore balneare ha impugnato la delibera con cui il Consiglio comunale ha adottato in via preliminare, con emendamenti, il PUDM, unitamente agli atti di Giunta presupposti e agli ulteriori atti della procedura. Il piano era stato redatto dalla Giunta e sottoposto al parere preliminare di conformità alle linee guida regionali, poi adottato dal Consiglio e trasmesso alla Regione per l’attivazione della procedura VAS.
Il ricorrente ha dedotto vizi procedimentali, per non aver sottoposto il piano emendato a un nuovo parere di conformità, difetto di istruttoria per la sopravvenienza della relazione tecnica e delle NTA rispetto alla delibera consiliare, omessa pubblicazione per la presentazione di osservazioni, plurimi profili di illegittimità della previsione di distanziamento di 25 metri tra le concessioni e violazioni della normativa ambientale. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, avendo gli atti natura endoprocedimentale; l’Assessorato regionale ha chiesto l’estromissione per difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale. La domanda di annullamento ha a oggetto in via esclusiva atti comunali, poiché l’adozione preliminare del piano è stata effettuata dal Consiglio comunale. Se il PUDM, una volta approvato, costituisce atto di natura complessa, nel caso concreto esso risulta soltanto adottato e non ancora approvato dalla Regione, con conseguente estromissione dell’Amministrazione regionale.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondata anche l’eccezione di inammissibilità. L’adozione in via preliminare del PUDM non costituisce causa di impugnazione immediata, poiché gli effetti propri della pianificazione demaniale si producono solo con l’approvazione regionale. Al PUDM non si applica la disciplina delle misure di salvaguardia tipica degli strumenti urbanistici, che comprime immediatamente le facoltà edificatorie e legittima l’impugnazione del piano adottato.
Il Collegio non ha però negato ogni rilievo all’atto. L’art. 2, comma 1, della l.r. n. 32/2020 consente il rilascio di nuove concessioni demaniali, per una durata di sei anni, purché coerenti con il piano già adottato in via preliminare ed in corso di approvazione. Tale potere può arrecare pregiudizio ai privati, ma la lesione non discende dalla sola adozione del piano.
È necessario, piuttosto, che l’ente locale ponga in essere atti successivi in grado di rendere il pregiudizio attuale e meritevole di tutela. Nel caso concreto mancano provvedimenti applicativi e le statuizioni del piano non sono definitive, dovendosi attendere gli esiti della VAS e dell’approvazione regionale. L’impugnazione immediata del solo piano adottato realizzerebbe un’anticipazione della tutela processuale incompatibile con il requisito dell’attualità e concretezza del pregiudizio.
Il Collegio ha inoltre rilevato che il Comune, pur avendo riconosciuto di fatto il vizio procedimentale lamentato, aveva avviato la redazione di un nuovo schema di PUDM senza adottare alcun provvedimento di autotutela sul piano impugnato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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