Nullità e rinvio per mancato contraddittorio sulla tardività dell’impugnazione (Cons. Stato n. 3631 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività presuppone la prova rigorosa della data in cui la parte ha avuto piena conoscenza dell’atto lesivo, prova che incombe su chi eccepisce la tardività. Il giudice che rilevi d’ufficio la questione di tardività su elementi probatori insufficienti, senza attivare il contraddittorio e senza assegnare alle parti un termine per controdedurre e produrre, lede il diritto di difesa e incorre in nullità della sentenza, con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.. La nullità della decisione sull’atto presupposto si propaga alle sentenze che su quella intangibilità hanno fondato il rigetto del diniego di sanatoria e l’inammissibilità dell’impugnazione dell’ordine di demolizione.
Il Fatto
Una proprietaria impugna davanti al TAR Lazio tre atti collegati: il parere negativo di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza, il diniego comunale di condono edilizio ex legge n. 326/2003 e l’ordinanza di demolizione delle opere abusive.
Il Tribunale definisce i giudizi in modo separato. Dichiara irricevibile per tardività il ricorso contro il parere paesistico, sul presupposto di una trasmissione a mezzo PEC al tecnico della ricorrente in data anteriore al ricorso. Respinge il ricorso contro il diniego, ritenendo il parere divenuto intangibile. Dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro l’ordine di demolizione, in quanto proposto solo per illegittimità derivata. La parte appella con tre distinti gravami, chiedendo la nullità delle sentenze e il rinvio ex art. 105 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce gli appelli ex art. 70 c.p.a. e affronta per primo il gravame sul parere paesistico, per la sua incidenza sugli altri. Ribadisce che il parere è atto vincolante, idoneo a precludere la sanatoria e a rendere necessitati il diniego e la demolizione. Su questa premessa applica il criterio della ragione più liquida ed esamina il motivo sulla tardività.
Il TAR aveva collocato la conoscenza del parere all’11 novembre 2016, ma dagli atti quella data è solo quella di protocollazione. Manca la prova dell’invio a mezzo PEC al tecnico. L’unico documento utile è la busta con timbro postale del 22 novembre 2016, rispetto alla quale il ricorso del 13 gennaio 2017 è tempestivo. La Corte richiama il costante indirizzo secondo cui l’onere probatorio grava su chi eccepisce la tardività, senza che possano bastare mere supposizioni, e ritiene ammissibile la produzione in appello in deroga al divieto di nova ex art. 104, comma 2, c.p.a.
Quanto al profilo del contraddittorio, il Consiglio di Stato riconosce che, nel regime delle udienze di smaltimento ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la richiesta di passaggio in decisione equivale a presenza “a ogni effetto” ai sensi dell’art. 13-quater delle norme di attuazione. Tuttavia, nella specie la questione officiosa poggiava su elementi del tutto inconsistenti e bisognosi di approfondimento istruttorio: si imponeva l’assegnazione di un termine ex art. 73, comma 3, c.p.a. La sua omissione integra lesione del diritto di difesa.
Da qui la nullità della sentenza sul parere, con rinvio al primo giudice. La medesima caducazione travolge la sentenza sul diniego di condono, che sull’asserita intangibilità del parere aveva costruito il rigetto e assorbito le censure autonome. Cade anche la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione dell’ordine di demolizione: l’interesse ad agire non è escluso dalla possibilità di sollecitare l’autotutela, istituto del tutto diverso dall’annullamento giudiziale. La proposizione di motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è mera facoltà, e la riunione dei ricorsi connessi si sarebbe imposta come strumento più congruo della sospensione.
Nota della Redazione
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