Esclusione legittima per mancato nulla osta dell’ente e danno non provato (TAR Campania n. 4447 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di manifestazione di interesse per l’assunzione mediante utilizzo di graduatorie formate da altri enti, in assenza di una convenzione preventiva con l’ente titolare, il Comune non è obbligato allo scorrimento integrale della graduatoria secondo l’ordine dei candidati. La stipula del contratto è subordinata al rilascio del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, previsto dall’avviso quale condizione espressa e accettata dal candidato. Il diniego dell’ente costituisce fatto esterno alla procedura comunale e, se non impugnato, rende legittima l’esclusione del candidato, indipendentemente dalle motivazioni addotte. La domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. richiede la prova della spettanza del bene della vita secondo un giudizio prognostico di certezza o di probabilità vicina alla certezza, oltre alla dimostrazione di condotta, colpa, nesso causale ed evento dannoso.
Il Fatto
Il Comune di Santa Maria Capua Vetere avviava una manifestazione di interesse per l’assunzione a tempo indeterminato di tre istruttori contabili, mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità approvate da altri enti del comparto autonomie locali. La ricorrente, collocatasi al dodicesimo posto nella graduatoria del concorso indetto dall’ACER, partecipava e risultava prima nella graduatoria comunale.
L’ACER negava il nulla osta al trasferimento, assumendo l’assenza di una preventiva concertazione e l’impossibilità di un’intesa successiva rispettosa dell’ordine di merito. Il Comune adottava la determina di esclusione e nominava un nuovo vincitore. La ricorrente impugnava gli atti e chiedeva il risarcimento del danno, parametrato alla retribuzione che avrebbe percepito in qualità di vincitrice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso come inammissibile e comunque infondato. L’art. 8 della delibera istitutiva prevede che la stipula sia subordinata all’acquisizione del provvedimento definitivo di assenso dell’amministrazione di competenza e che il mancato assenso entro trenta giorni comporti l’esclusione. La ricorrente, partecipando, ha accettato tali clausole.
Il Tribunale esclude che il Comune fosse tenuto allo scorrimento integrale della graduatoria dell’ACER. Difettava infatti una convenzione preventiva con un ente individuato: la scelta di rivolgere un avviso a tutti gli idonei del comparto è ritenuta legittima dalla normativa. In tal caso il consenso concerne la cessione del singolo candidato risultato vincitore, non l’utilizzo dell’intera graduatoria.
Il diniego dell’ACER è qualificato come fatto esterno alla procedura comunale. Esso costituiva il presupposto dell’esclusione, atto dovuto secondo l’avviso, e andava autonomamente impugnato. La sua mancata impugnazione determina la legittimità dell’esclusione, a prescindere dalle motivazioni addotte dall’ente.
Il Collegio aggiunge un rilievo sull’interesse. Se fosse esistita una convenzione preventiva, la ricorrente, dodicesima su tre posti, non avrebbe avuto possibilità di occupare uno dei posti e quindi non avrebbe avuto interesse al ricorso. Lo scorrimento per rinuncia dei candidati in posizione poziore è evento futuro e incerto, inidoneo a fondare l’interesse.
Quanto al risarcimento, il Tribunale richiama la giurisprudenza sul danno ingiusto: non è conseguenza automatica dell’annullamento, ma richiede la verifica di condotta, colpa, nesso causale ed evento. Il richiedente deve provare la spettanza del bene della vita. Nel caso concreto la domanda è generica nella formulazione e nella quantificazione, priva di riferimento temporale, e comunque la ricorrente non sarebbe risultata vincitrice. La legittimità dell’agire amministrativo comporta il rigetto della pretesa risarcitoria. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in complessivi € 2.000,00.
Nota della Redazione
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