Accolta l’ottemperanza per la Carta Docente, ma respinta l’astreinte per la complessità del procedimento (TAR Lombardia n. 3550 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, ove l’Amministrazione non provveda all’esecuzione della sentenza nel termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo accoglie la domanda e assegna un termine per l’adempimento, disponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere, invece, esclusa qualora ricorrano “altre ragioni ostative”, ravvisabili nella oggettiva complessità del procedimento esecutivo, articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti, e nella natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Una docente agiva dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici indicati, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito del beneficio economico. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, la quale non aveva tuttavia dato corso ad alcun adempimento, lasciando decorrere infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolare notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di legge. Ha pertanto disposto che l’Amministrazione dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche avvalendosi dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il TAR ne ha invece disposto il rigetto. Richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il Collegio ha evidenziato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce, accanto al limite della manifesta iniquità, quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, nonché nella mole di contenzioso seriale che grava sul Ministero.
Infine, è stato sottolineato come il beneficio economico, per la sua modestia e per la sua finalità di sostegno alla formazione, non configuri un mezzo di sostentamento del docente, circostanza che ha ulteriormente indotto il Collegio a escludere l’applicazione della misura coercitiva. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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