Verifica di anomalia: onere di “spiegare provando” e insostenibilità dei tempi ridotti (TAR Campania n. 4542 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta l’operatore economico ha l’onere di fornire giustificazioni specifiche, credibili e soprattutto documentate, idonee a consentire alla stazione appaltante una verifica oggettiva sulla sostenibilità dell’offerta. L’art. 110 d.lgs. n. 36/2023 non esonera il concorrente dal dovere di “spiegare provando”: le mere affermazioni assertive, non corroborate da elementi probatori puntuali, non impongono alcun obbligo di accoglimento in capo all’amministrazione. La valutazione di congruità dei costi e dei tempi di esecuzione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento. È legittima l’esclusione disposta quando i costi dei noleggi risultino oggettivamente incongrui e la riduzione dei tempi di lavorazione non sia dimostrata nella sua effettiva realizzabilità. Il concorrente escluso con provvedimento legittimo è privo di interesse a contestare l’aggiudicazione disposta in favore di altri operatori.
Il Fatto
L’Azienda Speciale del Comune di Napoli ha indetto una gara a procedura aperta per l’affidamento mediante accordo quadro dei lavori di manutenzione, pronto intervento e riqualificazione della rete fognaria cittadina, suddivisa in cinque lotti. La ricorrente, collocatasi in graduatoria tra i concorrenti non primi classificati, è stata sottoposta alla verifica di anomalia della propria offerta. Dopo un primo e un secondo giro di richieste di chiarimenti, la stazione appaltante ne ha disposto l’esclusione per l’assenza del costo del contratto di avvalimento, l’insostenibilità dei tempi dichiarati per le lavorazioni e l’incongruità dei costi di materiali e noleggi. Avverso l’esclusione la società ha proposto ricorso, successivamente esteso con motivi aggiunti all’aggiudicazione dei lotti, contestando la legittimità delle valutazioni compiute dalla Commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto ricostruito il contenuto del provvedimento di esclusione, evidenziando come la Commissione avesse rilevato la sottostima dei costi di noleggio dei mezzi, attestati tra € 4 e € 18 all’ora, ritenuti oggettivamente incongrui e inattendibili perché non in grado di coprire le componenti essenziali del servizio, quali carburante, lubrificanti, trasporto sul cantiere, manutenzione e assicurazione. La ricorrente assumeva che i prezzi fossero comprensivi di tutti gli oneri e che i mezzi sarebbero stati impiegati solo per il tempo strettamente necessario alla movimentazione, con fatturazione per le sole ore di effettivo utilizzo.
La sentenza ha respinto tale prospettazione, rilevando il contrasto tra l’impiego della manodopera per una frazione oraria e l’utilizzo del mezzo per periodi variabili da tre a quindici minuti. Il Tribunale ha osservato che in un cantiere l’interconnessione tra risorse umane e strumentali esige che i mezzi restino a disposizione per tutto il tempo necessario ai lavori manuali, dovendo il macchinario rimanere acceso e funzionante per garantire la prontezza dell’operazione. La riduzione dei tempi, inoltre, non era supportata dalla dimostrazione di circostanze concrete, essendosi la società limitata a formule di stile quali la “miglior gestione organizzativa” o il “possesso di nuove attrezzature”.
Quanto alle tecnologie innovative vantate (sistemi No-Dig, diagnostica avanzata, digitalizzazione BIM), il Collegio ha rilevato che la ricorrente non aveva allegato alcuna documentazione tecnica idonea a dimostrarne il possesso effettivo, né aveva specificamente contestato l’osservazione della stazione appaltante su tale lacuna. Il Tribunale ha richiamato il principio per cui il concorrente ha l’onere di trasmettere gli elementi comprovanti la sicura ricorrenza delle condizioni favorevoli che rendono sostenibile l’offerta, non essendo sufficiente addurre genericamente fattori di vantaggio senza fornirne adeguata prova.
La sentenza ha inoltre evidenziato come alcune tecnologie non fossero comunque utilmente impiegabili in un appalto di pronto intervento su guasti improvvisi, ove è spesso indispensabile l’accesso dall’esterno mediante scavo e la videoispezione non risulta utilizzabile in caso di condotta collassata. La presenza di sottoservizi e il contesto urbanizzato, lungi dall’essere irrilevanti, incidono significativamente sull’esecuzione delle prestazioni. La simulazione prodotta dalla ricorrente, ipotizzando un incremento del 50% dei costi di noleggio e un utile di circa € 86mila, non è stata ritenuta idonea a sanare la macroscopica e ingiustificata riduzione dei costi né a correggere l’insostenibilità dei tempi dichiarati.
Respinta la domanda di annullamento dell’esclusione, i motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione sono stati dichiarati improcedibili, difettando la ricorrente di interesse a contestare atti di una procedura dalla quale era stata legittimamente estromessa. Parimenti improcedibile è stata dichiarata l’impugnazione del diniego di accesso, essendo le relative esigenze venute meno nel corso del giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.
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Nota della Redazione
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