Revoca del nulla osta al lavoro e inerzia dell’Amministrazione in sede di riesame (TAR Lombardia n. 3647 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza dell’ordine di riesame impartito dal giudice amministrativo in sede cautelare, unita alla mancata rideterminazione dell’Amministrazione alla luce di nuovi elementi istruttori, legittima l’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro. L’accertamento che la capacità economica del datore di lavoro richiedente sussista per gli anni successivi all’asseverazione inficia la motivazione del provvedimento di revoca fondato esclusivamente sulla insufficienza del fatturato.
Il Fatto
Un datore di lavoro, titolare di un’impresa individuale, presentava nel gennaio 2022 due richieste nominative di nulla osta al lavoro subordinato per due cittadini stranieri, entrambe accolte. Nel febbraio 2024, lo Sportello Unico per l’Immigrazione comunicava l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta rilasciato per il secondo lavoratore, ritenendo che l’asseverazione del fatturato dell’impresa, allegata all’istanza, garantisse la sostenibilità economica di una sola assunzione.
L’Amministrazione, all’esito del procedimento, revocava il nulla osta con provvedimento del marzo 2024. Il ricorrente impugnava l’atto, deducendo vizi di motivazione e l’omessa valutazione della documentazione prodotta in sede endoprocedimentale, ascrivendo l’erronea asseverazione a un errore del professionista incaricato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso. In via preliminare, il Collegio ha stigmatizzato la condotta dell’Amministrazione, la quale, dopo aver avviato spontaneamente accertamenti sulla capacità economica del datore di lavoro, non si era rideterminata nonostante gli esiti istruttori fossero noti. L’inerzia aveva determinato un inutile dispendio di attività processuale e il mancato riscontro all’ordine di remand disposto dal giudice con ordinanza del 10 aprile 2026.
La Corte ha richiamato il proprio precedente, citato in motivazione, secondo cui la mancata ottemperanza all’ordine di riesame è di per sé sufficiente a legittimare l’accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento lesivo. Nel caso di specie, tale inerzia ha rappresentato un elemento dirimente.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che gli accertamenti svolti dall’Ispettorato territoriale del lavoro offrivano sostanziale conferma della fondatezza delle difese del ricorrente. Dalla comunicazione ispettiva emergeva, infatti, che la capacità economica del datore di lavoro risultava sussistente per gli anni successivi a quello oggetto dell’asseverazione, circostanza che contraddiceva l’assunto posto a base della revoca del nulla osta.
Il Tribunale ha quindi ritenuto il ricorso fondato, disponendo l’annullamento del provvedimento impugnato. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell’errore che aveva originato la vicenda contenziosa.
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Nota della Redazione
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