Irricevibile il permesso di soggiorno senza contratto di soggiorno (TAR Lazio n. 8725 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ingresso per lavoro subordinato, l’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno è legittimamente dichiarata irricevibile quando manchi la stipula del contratto di soggiorno e l’asseverazione della sussistenza dei requisiti richiesti, requisiti la cui produzione è onere del datore di lavoro. La mancata conclusione della procedura non può essere addebitata all’amministrazione né può essere equiparata all’ipotesi di perdita del posto di lavoro, che sola consente di valutare il rilascio del permesso per attesa occupazione. La condotta inadempiente del datore di lavoro non esonera il lavoratore dalla verifica della completezza documentale della propria istanza, né impone all’amministrazione di attivarsi d’ufficio per il rilascio di un titolo diverso da quello richiesto. Il ricorso avverso il silenzio è infondato quando l’amministrazione abbia assunto un provvedimento espresso di irricevibilità, ancorché non notificato al momento della proposizione del gravame.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a seguito di ingresso con visto per le quote 2021. La Questura aveva emesso preavviso di rigetto per mancata stipula del contratto di soggiorno, ai sensi degli artt. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998.

Il lavoratore aveva dedotto che la mancata stipula era dipesa dall’inadempimento del datore di lavoro e dalla sua assenza agli appuntamenti fissati presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla propria istanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto le censure infondate, evidenziando come le risultanze istruttorie dimostrassero una totale carenza documentale, con conseguente preavviso di rigetto dell’istanza. La Questura aveva inoltre riferito di aver già assunto un decreto di irricevibilità, ancorché in corso di notifica all’interessato, circostanza attestata anche dalla Prefettura che aveva segnalato la mancata presentazione del datore di lavoro agli appuntamenti e la carenza dei documenti necessari.

La Corte ha precisato che l’art. 22, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998 esige l’asseverazione da parte del datore di lavoro, mai prodotta all’ufficio. Ne deriva che la procedura di regolarizzazione non era stata conclusa dal datore di lavoro istante, rendendo manifestamente infondato il ricorso.

Il Collegio ha quindi respinto la tesi secondo cui la mancata stipulazione del contratto di soggiorno, dopo l’ottenimento del nulla osta, andasse equiparata all’ipotesi di perdita del posto di lavoro: tale equiparazione non è prevista dalla legge e non consente di estendere il permesso per attesa occupazione a una fattispecie in cui la procedura non è mai stata perfezionata.

La pronuncia conferma che l’inerzia del datore di lavoro e la mancanza della documentazione essenziale legittimano l’amministrazione a dichiarare l’istanza irricevibile, senza che possa configurarsi un obbligo di provvedere diversamente in capo alla Questura. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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