Punteggio numerico e soglia di sbarramento: sufficienza della motivazione tecnica (Cons. Stato n. 9388 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione integra di per sé una sufficiente motivazione allorché la lex specialis predetermini con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri, i sub-criteri e i coefficienti di giudizio, sì da consentire di ripercorrere il percorso valutativo e di controllarne la logicità. L’apprezzamento tecnico della commissione è espressione di discrezionalità tecnica e resta insindacabile nel merito, salvo che ricorra manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti. Il rilievo del primo giudice che confronti l’offerta con gli elementi valorizzati dal disciplinare non integra indebita integrazione della motivazione, ma costituisce esito del raffronto obiettivo tra progetto e criteri. La stazione appaltante può attivare il soccorso procedimentale per chiarire la portata dell’offerta, purché non ne risulti una sua modificazione sostanziale.
Il Fatto
La società ricorrente partecipa a una procedura aperta indetta per la fornitura, con posa in opera, di un turbogruppo a servizio di un termovalorizzatore. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 80 punti riservati all’offerta tecnica e 20 a quella economica, e con una soglia minima di sbarramento tecnico fissata a 55 punti.
L’appellante riporta un punteggio tecnico di 53,83 punti e viene esclusa; la gara è aggiudicata alla controinteressata, unica impresa rimasta in gara. Il TAR Lombardia respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti e condanna la società alle spese. Propone quindi appello, deducendo difetto di motivazione e illogicità del giudizio tecnico, mancata esclusione dell’aggiudicataria per offerta condizionata e asserita difformità delle specifiche tecniche del turbogruppo offerto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi rientrano nella sfera tecnico-discrezionale della commissione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o palese travisamento (Cons. Stato, sez. V, n. 6191 del 2024). Esamina quindi la disciplina di gara: l’art. 20.1 del Disciplinare articola il criterio in sub-criteri ponderali, mentre l’art. 20.2 predetermina i coefficienti da 0,0 a 1,0 con la relativa descrizione valutativa.
Tale articolazione rende il giudizio numerico idoneo a rappresentare l’iter logico della commissione, in linea con la giurisprudenza secondo cui il punteggio integra sufficiente motivazione quando i criteri sono chiari e dettagliati (Cons. Stato, sez. V, n. 2912 del 2016). Nel merito, le censure dell’appellante si risolvono in un diverso apprezzamento soggettivo del merito tecnico e non dimostrano l’illogicità del giudizio. Il Collegio condivide i rilievi del TAR sul confronto tra offerta ed elementi valorizzati dal disciplinare, qualificandoli come raffronto obiettivo e non come integrazione della motivazione.
Quanto al limite dimensionale dell’offerta, non vi è prova che l’appellante non potesse descrivere efficacemente la soluzione entro i limiti imposti; né che l’insufficienza rilevata fosse quantitativa anziché qualitativa. Se riteneva il bando inibitorio, avrebbe dovuto impugnarlo tempestivamente. Sul terzo motivo, il Collegio distingue il soccorso procedimentale dal soccorso istruttorio, richiamando l’art. 101 del codice dei contratti e la giurisprudenza UE (Corte di Giustizia, causa C-131/16). Il chiarimento ha sciolto l’ambiguità senza modificare l’offerta, nel rispetto della par condicio e del principio di leale collaborazione. Sul quarto motivo, le caratteristiche tecniche non erano imposte a pena di esclusione e la soluzione dell’aggiudicataria risulta coerente con i rendimenti attesi. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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