Portico aperto non concorre al volume lordo nella potenzialità edificatoria (Cons. Stato n. 1259 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo della potenzialità edificatoria di un lotto ricadente in zona agricola non si applica la nozione di volume lordo dell’edificio, ma l’indice di edificabilità territoriale che rapporta la quantità edificabile ammessa alla superficie complessiva a disposizione dell’intervento. Da tale computo vanno esclusi i manufatti accessori e quelli comunque non computabili. Il portico aperto a servizio di unità residenziali, nei limiti percentuali previsti dal regolamento edilizio e con l’estensione per i fabbricati rurali soggetti all’abaco, non concorre a formare il volume. Il diniego di accertamento di conformità che computi tali opere nella volumetria è pertanto illegittimo.
Il Fatto
La parte appellante era proprietaria di un terreno in zona agricola, sotto-zona E2, sul quale insisteva un fabbricato residenziale realizzato in forza di un permesso di costruire del 1996. Tra il 2007 e il 2008 la parte realizzava, in aderenza al fabbricato, un manufatto pertinenziale destinato a box e ricovero attrezzi, chiuso su tre lati e aperto sul quarto.
Il Comune ordinava la sospensione dei lavori e, con successivo provvedimento, ingiungeva la demolizione delle opere, individuando l’area da acquisire in caso di inottemperanza. La parte proponeva istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, respinta per asserito superamento della potenzialità edificatoria della sottozona. Il TAR Veneto dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo e respingeva i motivi aggiunti; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sul metodo di calcolo della volumetria. Il TAR aveva fondato il rigetto sull’art. 9, punto 30, del regolamento edilizio comunale, che definisce il volume lordo come prodotto della superficie coperta per l’altezza dell’edificio, ritenendo il portico riconducibile alla superficie coperta.
La Sezione rileva l’erroneità di tale impostazione. Il Comune non aveva motivato il diniego in base al volume lordo, bensì in base all’asserito contrasto con l’art. 44, comma 5, L.R. n. 11/2004 per superamento della potenzialità edificatoria della sottozona E2, pari a 800 mc. Per determinare tale grandezza non si applica la nozione di volume lordo, ma l’indice di edificabilità territoriale di cui all’art. 9, punto 3, del regolamento, dato dal rapporto tra la quantità edificabile ammessa nella zona omogenea e la superficie complessiva a disposizione del singolo intervento.
Da questo computo vanno esclusi i manufatti accessori e quelli comunque non computabili. La Corte osserva che, dalla documentazione in atti, il portico non concorre a formare il volume lordo: il regolamento esclude espressamente i portici a servizio di unità residenziali, fino al 25% della superficie coperta, con estensione, per i fabbricati rurali soggetti all’abaco, fino alle dimensioni risultanti dai rapporti compositivi dell’abaco stesso.
Il Collegio sottolinea il profilo di contraddittorietà dell’azione amministrativa: il Comune ha sanato il secondo manufatto (la casetta adibita a ricovero attrezzi), realizzato contestualmente e compreso nella medesima domanda, mentre ha negato la sanatoria per il portico aperto, che non costituisce volume. Il portico simmetrico, costruito da terzi sull’altra porzione del fabbricato bifamiliare, non è stato oggetto di alcuna contestazione.
Sul piano fattuale, il portico è speculare e delle stesse dimensioni di quello esistente sull’altro lato; sul piano giuridico, applicando il regolamento invocato, esso non concorre alla formazione del volume. In esso trovano inoltre sistemazione gli impianti tecnici a servizio dell’abitazione, che per dimensioni e sicurezza non potevano essere collocati all’interno. Il portico risulta infine aperto e destinato a parcheggio, con applicazione della normativa invocata dall’appellante. Le considerazioni assumono rilievo assorbente: l’appello è accolto e, in riforma della sentenza, è accolto il ricorso di primo grado, con condanna dell’appellata alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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