Ordinanze sindacali orari esercizi: proporzionalità e difetto di contraddittorio (TAR Marche n. 359 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54 TUEL non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, perché il carattere urgente e la finalità di prevenzione ne giustificano l’adozione senza contraddittorio endoprocedimentale. Il potere extra ordinem è legittimamente esercitato quando la motivazione dia conto di una situazione non più fronteggiabile con strumenti ordinari, con indicazione dei fatti e della loro recrudescenza. La limitazione degli orari di apertura dei soli esercizi ubicati nella porzione di area interessata dai fenomeni criminosi, con salvezza delle fasce orarie residue, è proporzionata alla gravità dei fatti e non illogica, anche in assenza di responsabilità degli esercenti. Esclusa l’illegittimità dell’atto, va respinta anche la connessa domanda risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande in un locale situato in una piazza del Comune resistente, impugna due ordinanze con cui il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ha disposto per trenta giorni la chiusura alle ore 24:00 degli esercizi pubblici ubicati in una porzione della piazza, individuata per civici. La seconda ordinanza aggiunge la chiusura fino alle ore 05:30.
Il ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la violazione dell’art. 54 TUEL in relazione ai parametri costituzionali, il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, contestando che la limitazione colpisca solo una parte degli esercizi. Propone anche domanda risarcitoria. L’istanza cautelare monocratica è respinta; quella collegiale è oggetto di rinuncia. All’udienza pubblica il Collegio e la parte resistente sollevano questione di persistenza dell’interesse, avendo gli atti esaurito i propri effetti; il ricorrente deduce un interesse morale alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per essere il ricorso formalmente rivolto solo al Sindaco quale Ufficiale di Governo. Il ricorso è stato notificato sia al Comune sia all’Avvocatura distrettuale dello Stato, notifica necessaria essendo stata proposta anche la domanda risarcitoria, come richiamato dalla giurisprudenza citata (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 5163/2016). Non è dirimente che epigrafe e conclusioni indichino solo il Sindaco.
Nel merito, il primo motivo è infondato. L’ordinanza contingibile e urgente, per sua natura, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, in linea con l’orientamento richiamato (Cons. Stato sez. II n. 94/2021; Cons. Stato sez. I n. 1382/2018; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I n. 185/2024).
Il secondo motivo è parimenti infondato. Le ordinanze motivano analiticamente la recrudescenza dei fenomeni criminosi nella sola porzione ovest della piazza, documentati dalla stampa e dai filmati della videosorveglianza comunale, fino al tragico episodio di accoltellamento con esito letale. Il Collegio valorizza la circostanza che la restante parte della piazza non abbia registrato episodi analoghi, per la separazione fisica tra le due aree.
Da tali snodi il Tribunale desume la proporzionalità degli atti alla gravità dei fatti e l’assenza di eccessivo onere per il ricorrente, richiamando il decreto monocratico cautelare: la motivazione non è illogica, essendo correlata all’esigenza obiettiva di tutelare ordine e sicurezza, indipendentemente da responsabilità degli esercenti, e resta salva l’apertura tra le ore 05:30 e le ore 24:00. La limitazione alla sola parte della piazza interessata non è quindi illogica. Il ricorso è respinto e, non ravvisandosi illegittimità, è respinta anche la domanda di danno, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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