Recesso per giusta causa dell’agente e variazioni della lista clienti: la mancata accettazione non configura recesso della mandante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16297 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie a formazione progressiva del recesso della preponente nel rapporto di agenzia, prevista dall’art. 2 dell’A.E.C., si realizza solo se, a fronte della comunicazione di una variazione della lista clienti di media o rilevante entità, l’agente si limiti a dichiarare di non accettarla. L’immediato recesso “in tronco” dell’agente per asserita giusta causa rende inapplicabile la clausola, per fatto proprio dell’agente. In tema di poteri istruttori del giudice, l’ordine di esibizione è strumento residuale e discrezionale, il cui rigetto non è sindacabile in sede di legittimità. La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova nella disponibilità della parte, ma un ausilio al potere valutativo del giudice.

Il Fatto

Un agente e rappresentante di commercio, titolare di ditta individuale, aveva lavorato per una società di telecomunicazioni fino al 14/04/2017, quando era receduto per giusta causa, lamentando il rifiuto immotivato di alcune proposte contrattuali di rilevante entità e illegittimi sviamenti di clientela in favore di altri agenti. L’agente adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento della giusta causa di recesso e la condanna della mandante al pagamento di differenze provvigionali, FIRR, indennità ex art. 1751 c.c. e risarcimento del danno.

Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo che il tempo trascorso tra i fatti e il recesso escludesse la sussistenza della giusta causa, non essendo sufficiente la mera allegazione del valore dei singoli affari “saltati” senza la comparazione con il volume complessivo dei contratti stipulati.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, si concentra sulla natura della fattispecie del recesso a formazione progressiva. L’art. 2 dell’A.E.C. prevede che, se l’agente comunica nel termine di trenta giorni di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto. Nel caso di specie, la risposta dell’agente alla comunicazione di variazione non fu una mera dichiarazione di mancata accettazione, ma un immediato recesso “in tronco” per giusta causa. Tale condotta rende inapplicabile la clausola dell’accordo collettivo, essendosi l’agente posto al di fuori dello schema procedimentale previsto. La Corte evidenzia inoltre che la vicenda relativa al cliente Del Bene era stata ampiamente motivata dalla Corte territoriale, che ne aveva escluso la riconducibilità alla fattispecie progressiva per mancanza del requisito della variazione di “media o rilevante entità”.

Con riferimento alle censure in tema di non contestazione, la Corte dichiara inammissibile il motivo, ribadendo l’onere del ricorrente di riportare sia il proprio atto processuale sia quello di controparte, per consentire al giudice di legittimità di valutare la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. La doglianza sulla motivazione apparente è infondata, avendo la Corte territoriale esposto le ragioni della decisione.

Quanto all’ordine di esibizione delle scritture contabili della preponente, la Corte ricorda che si tratta di potere discrezionale e insindacabile in sede di legittimità, essendo uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo quando la prova non possa essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa non abbia finalità esplorativa. La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova nella disponibilità della parte, e la prova testimoniale, in assenza di trascrizione dei capitoli e di dimostrazione della decisività, rende il motivo inammissibile.

Infine, è inammissibile il motivo relativo alla pronuncia solo su un motivo di appello, per la mancata trascrizione dei motivi di appello e perché il ricorrente non si confronta con la parte della sentenza in cui i giudici hanno dichiarato di volerli esaminare congiuntamente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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