La qualifica inferiore non riduce i contributi parametrati alle retribuzioni effettive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26674 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento giudiziale, ormai definitivo, di una qualifica contrattuale inferiore rispetto a quella ipotizzata in sede ispettiva non comporta automaticamente una riduzione della pretesa contributiva. Quando i contributi sono stati quantificati non sui minimi retributivi del contratto collettivo, ma sulle somme effettivamente corrisposte e risultanti dall’accertamento ispettivo, la diversa qualificazione resta irrilevante sul piano del quantum dovuto. Il datore di lavoro che non abbia contestato nel merito la quantificazione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non può censurare in cassazione la statuizione del giudice di rinvio che tale quantificazione confermi. Resta escluso, in tal caso, sia l’omesso esame di fatto decisivo sia la violazione del giudicato interno sulla qualifica.
Il Fatto
L’INPGI ingiungeva alla società editrice datrice di lavoro il pagamento di una somma rilevante per omissioni contributive relative a quattro giornalisti, per il periodo febbraio 2003 – aprile 2008. All’esito di un accertamento ispettivo l’istituto aveva riscontrato l’omessa denuncia dei giornalisti quali lavoratori subordinati. Il Tribunale di Roma, nel giudizio di opposizione, revocava il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello accoglieva il gravame dell’istituto e condannava la società al versamento delle somme, riconoscendo rapporti di lavoro subordinato, per due giornalisti quali collaboratori fissi e per gli altri due quali corrispondenti.
Su ricorso della società, la Cassazione con ordinanza n. 15913/2018 dichiarava inammissibile il motivo sull’accertamento della natura subordinata dei rapporti e accoglieva quello sulla quantificazione dei contributi, cassando con rinvio perché la Corte territoriale aveva fondato il calcolo su una consulenza tecnica mai espletata. In sede di rinvio la Corte d’appello di Roma respingeva l’opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo le contestazioni sulla subordinazione coperte dal giudicato e rilevando che il calcolo dei contributi non era stato oggetto di censura nell’atto di opposizione. La società ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi investono il medesimo snodo: la Corte di rinvio avrebbe confermato la quantificazione operata dall’istituto per una giornalista senza tener conto dell’accertamento definitivo che la stessa era collaboratrice fissa e non redattrice. La ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo, violazione del giudicato interno e vizio di motivazione. La Suprema Corte li esamina congiuntamente e li disattende.
Il ragionamento muove dalla critica del presupposto: la ricorrente assume che al riconoscimento di una qualifica inferiore debba seguire necessariamente una pretesa contributiva inferiore. La Corte esclude l’automatismo. Dalla nota depositata dall’INPGI nel primo giudizio d’appello, il cui contenuto è pacifico tra le parti, emerge che i contributi sono stati quantificati non già sulla base dei minimi retributivi del c.n.l.g., bensì sulle somme effettivamente corrisposte dalla datrice di lavoro, come riscontrate in sede ispettiva.
Tale quantificazione poggia su dati contabili pienamente conosciuti dalla società e non è mai stata contestata nel merito, né in opposizione né in cassazione. Le censure si limitano a presupporre che il calcolo andasse effettuato sui soli minimi tabellari previsti per la qualifica di collaboratore fisso. La Corte ritiene quindi immune da vizi l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui il calcolo dei contributi non ha formato oggetto di contestazione nell’atto di opposizione, non avendo la ricorrente dimostrato l’erroneità della statuizione.
Gli stralci riprodotti dalla ricorrente confermano, in senso contrario, che la datrice di lavoro aveva contestato in via subordinata il riconoscimento della qualifica di redattrice, ma non la quantificazione operata sulla base dei compensi effettivamente erogati. Ne segue che il giudicato interno sulla qualifica non è violato: il riconoscimento di una qualifica diversa da quella ipotizzata in sede ispettiva è irrilevante ai fini del quantum, una volta che questo sia stato parametrato alle retribuzioni percepite e non ai minimi tabellari. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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