Il giudice dell’ottemperanza ordina alla ASL il pagamento delle somme liquidate e delle fatture successive al giudicato (TAR Puglia n. 651 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di erogare una prestazione sanitaria e di rimborsarne i costi, condanna la stessa al pagamento delle somme liquidate nella sentenza da eseguire e di quelle relative alle spese sostenute successivamente alla pronuncia del giudice di merito, purché documentate. Le prescrizioni mediche che non indicano un limite temporale del trattamento non implicano la cessazione dell’obbligo, soprattutto quando la patologia risulta “stabilizzata”. Il credito relativo alle prestazioni successive al giudicato è un debito di valuta e, in quanto tale, non è soggetto a rivalutazione monetaria, ma solo agli interessi legali dalla messa in mora o dal passaggio in giudicato.

Il Fatto

I genitori di due minori affetti da disturbi dello spettro autistico, ai quali la ASL aveva prescritto la prosecuzione del trattamento riabilitativo con metodo ABA presso una struttura privata, avevano ottenuto dal Tribunale di Taranto la condanna dell’Azienda sanitaria a erogare il trattamento e a rimborsare le spese già sostenute, per un importo complessivo di euro 63.126,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato, ma la ASL era rimasta inerte. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo anche il pagamento delle fatture relative alle prestazioni successive alla sentenza di merito, per un totale di euro 82.744,69, oltre interessi e rivalutazione, e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata alla ASL e non era stata impugnata, e che l’amministrazione non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione. Ha inoltre dichiarato tardiva la memoria difensiva depositata dalla resistente, ritenendola inutilizzabile.

Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, affermando che l’inadempimento era acclarato, non solo quanto alla somma liquidata in sentenza, ma anche con riferimento alle prestazioni successive. Sul punto, ha precisato che la validità annuale della prescrizione medica non era dirimente, poiché i documenti non indicavano un limite temporale dei trattamenti e la patologia risultava “stabilizzata”.

Quanto alla prova delle spese, il TAR ha ritenuto sufficienti le fatture prodotte, in quanto individuavano la terapia, la mensilità e l’avvenuto pagamento. Ha quindi condannato la ASL a corrispondere la somma di euro 63.126,00, oltre interessi e rivalutazione dalla messa in mora, e l’ulteriore somma di euro 17.136,00 per le spese successive, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato. Ha invece escluso la rivalutazione su quest’ultima somma, trattandosi di debito di valuta.

Il TAR ha assegnato all’amministrazione il termine di sessanta giorni per l’adempimento, riservando la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Ha infine respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma quarto, lett. e), c.p.a., richiamando le difficoltà economiche delle amministrazioni e i vincoli di bilancio, e ha compensato le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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